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29/10/2019 - Plico dell’offerta in ritardo di un minuto. Esclusione.

tratto da giurisprudenzappalti.it
Plico dell’offerta in ritardo di un minuto. Esclusione.
Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 28/ 10/ 2019, n.445
Scritto da Roberto Donati 28 Ottobre 2019
Gara cartacea.
Il plico, recante l’offerta e la relativa documentazione, doveva essere fatto pervenire presso la sede della stazione appaltante entro il termine perentorio delle ore 12:00.
La dipendente della stazione appaltante ha ricevuto il plico, presentato dall’incaricato della società ricorrente, apponendo sulla busta il timbro con la data e l’orario “12.01”.
La ricorrente viene esclusa dalla gara per violazione del termine perentorio di presentazione dell’offerta, senza che sia stata accolta l’istanza di autotutela.
Osserva il Collegio che, a fronte di una clausola chiara ed inequivocabile, circa il termine perentorio di presentazione delle offerte, la presentazione del plico, da parte dell’incaricato della società ricorrente, in ritardo (seppure di pochissimo) rispetto all’orario previsto, non poteva che condurre all’esclusione dalla gara.
Né possono essere assecondati gli argomenti svolti a sostegno del gravame:
– in primo luogo, in quanto il registro di protocollo di una Amministrazione è un atto assistito da pubblica fede;
– in secondo luogo, in quanto nella comunicazione di diniego dell’autotutela, richiesta dalla ricorrente, si precisa che l’orario di ricezione del plico è stato verificato dalle addette all’Ufficio Protocollo con riferimento, non solo al loro orologio, ma altresì all’orario del sistema informatico aziendale, costantemente aggiornato, del sistema di timbratura del personale e del loro cellulare.
Del resto, la stessa difesa della ricorrente afferma che l’orologio dell’incaricato segnava le ore 12 quando ha raggiunto all’interno della sede l’ufficio anzidetto ed il termine, un secondo dopo le ore 12, era già spirato essendo indubbio che ogni ora finisce allo scoccare del primo secondo dell’ora successiva, ossia alle ore 12.00.01 (cfr. T.A.R. Sicilia sez. III – Palermo, n. 705/2017; Cons. St., V, n. 1745/2018).
Né può trovare accoglimento la censura di violazione del principio del favor partecipationis, atteso che, per consolidata giurisprudenza, la perentorietà del termine per la presentazione delle offerte in una gara è posta a presidio della par condicio e della certezza delle situazioni giuridiche per tutti i concorrenti.
Deve peraltro rilevarsi che “…la presentazione dell’offerta resta un adempimento ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente che deve prudentemente cautelarsi anche dai possibili incidenti di percorso, ritardi, inconvenienti ed eventi imprevedibili usando, nel relativo adempimento, la diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 30 luglio 2010, n. 29402 e T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 30 marzo 2012, n. 144).
Il ricorso viene respinto.
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