29/10/2019 - Mancata sanatoria, illegittimo il provvedimento adottato senza preavviso di rigetto
segnaliamo da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
Mancata sanatoria, illegittimo il provvedimento adottato senza preavviso di rigetto
di Mario Improta
L’istituto del preavviso di rigetto, di cui all’articolo 10 bis legge n. 241 del 1990, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio. È quanto afferma il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede staccata di Brescia, Sezione II, sentenza n. 837/2019.
Il caso
La vicenda ha inizio nel 1996 quando la società ricorrente collocava, nel piazzale antistante il centro commerciale dalla stessa gestito, un palo finalizzato all’installazione di cartelli e insegne pubblicitarie, senza il necessario titolo edilizio. Solamente nel 2014, ben diciotto anni dopo il collocamento del palo, il Comune ne ammetteva la possibilità di sanatoria. Tuttavia, il territorio comunale, sul quale si collocava il palo pubblicitario, era soggetto a vincolo paesaggistico e, pertanto, il Comune richiedeva preventivamente il parere vincolante alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici, ai sensi dall’articolo 167 del Dlgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali).
Il parere della Soprintendenza risultava essere negativo e, di conseguenza, il Comune notificava alla società il parere negativo della Sovrintendenza, congiuntamente all’ordinanza di demolizione. La società adiva quindi il Tar Brescia lamentando, tra i vari motivi di ricorso, la violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 in ragione dell’omessa comunicazione del preavviso di provvedimento negativo. La ricorrente lamentava, inoltre, la violazione del Dlgs n. 42 del 2004, nella parte in cui consente la sanatoria dei lavori che non hanno comportato la creazione di superfici utili o di volumi. A dire della ricorrente, non si ravviserebbe, nella specie, col posizionamento di un palo portainsegna alcuna possibile incidenza sul panorama o, in ogni caso, alcun impatto sulle bellezze paesaggistiche, essendo, fra l’altro, il palo posizionato in zona urbanizzata nella quale già vi sono installati parecchi cartelli pubblicitari.
La vicenda ha inizio nel 1996 quando la società ricorrente collocava, nel piazzale antistante il centro commerciale dalla stessa gestito, un palo finalizzato all’installazione di cartelli e insegne pubblicitarie, senza il necessario titolo edilizio. Solamente nel 2014, ben diciotto anni dopo il collocamento del palo, il Comune ne ammetteva la possibilità di sanatoria. Tuttavia, il territorio comunale, sul quale si collocava il palo pubblicitario, era soggetto a vincolo paesaggistico e, pertanto, il Comune richiedeva preventivamente il parere vincolante alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici, ai sensi dall’articolo 167 del Dlgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali).
Il parere della Soprintendenza risultava essere negativo e, di conseguenza, il Comune notificava alla società il parere negativo della Sovrintendenza, congiuntamente all’ordinanza di demolizione. La società adiva quindi il Tar Brescia lamentando, tra i vari motivi di ricorso, la violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 in ragione dell’omessa comunicazione del preavviso di provvedimento negativo. La ricorrente lamentava, inoltre, la violazione del Dlgs n. 42 del 2004, nella parte in cui consente la sanatoria dei lavori che non hanno comportato la creazione di superfici utili o di volumi. A dire della ricorrente, non si ravviserebbe, nella specie, col posizionamento di un palo portainsegna alcuna possibile incidenza sul panorama o, in ogni caso, alcun impatto sulle bellezze paesaggistiche, essendo, fra l’altro, il palo posizionato in zona urbanizzata nella quale già vi sono installati parecchi cartelli pubblicitari.