29/10/2019 - La Corte conferma che nell'ingiunzione emessa dal concessionario è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
La Corte conferma che nell'ingiunzione emessa dal concessionario è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Nell'opposizione all'ingiunzione emessa dal concessionario dell'ente locale la competenza territoriale è del giudice del luogo in cui ha sede l'ente concedente.
Norma censurata. Con alcune ordinanza sono stati promossi giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
La norma è censurata nella parte in cui, nello stabilire che, per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'art. 3, R.D. 14 aprile 1910, n. 639 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso, il provvedimento opposto, sancisce l'applicazione di tale regola anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, e tale sede ricada in un circondario diverso da quello in cui ricade la sede dell'ente locale impositore/concedente.
La precedente sentenza n. 158/2019. La Corte costituzionale fa presente che, successivamente alle ordinanze di rimessione, la stessa con la sentenza n. 158/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011, nella parte in cui, dopo le parole "E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto", non prevede le parole "ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente". Nella sentenza è affermato che valgono al riguardo i principi già enunciati nella sentenza n. 44/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina la quale prevede, per le entrate tributarie, che le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione, nonché quelle proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sono devolute alla competenza della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi e i suddetti soggetti hanno sede, anziché di quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.
Questioni inammissibili. Alla luce di quanto sopra, ad avviso della Corte (ordinanza n. 220 del 17 ottobre 2019) le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente inammissibili in quanto ormai prive di oggetto, atteso che, in ragione della intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, è venuta meno la parziale carenza normativa che - secondo i rimettenti - determinava il denunciato contrasto con i parametri costituzionali sollevati.