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29/10/2019 - Copertura finanziaria del servizio di trasporto scolastico

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Copertura finanziaria del servizio di trasporto scolastico
di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
Sull'assunto giuridico che il servizio di trasporto scolastico sia un servizio pubblico essenziale, perché funzionale a garantire il diritto costituzionale allo studio, l'ANCI, legittimata a richiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie dall'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, come modificato dall'art. 10-bisD.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha interpellato il giudice contabile in ordine alla modalità di copertura finanziaria dei costi del servizio di trasporto scolastico chiedendo, nello specifico, se «la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, commi da 819 a 826, della L. 30 dicembre 2018, n. 145».
In altri termini, l'istante chiede di conoscere se, tenuto conto delle rilevanti finalità sociali che gli Enti Locali perseguono attraverso l'erogazione di tale servizio, sia consentito che gli stessi, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, possano finanziare il predetto servizio con risorse proprie.
Si ricorderà, al riguardo, che la giurisprudenza contabile, anche recente, ha mostrato un diverso avviso, nel senso di: 1) qualificare il trasporto scolastico come servizio pubblico di trasporto; escluderlo dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983; 3) ancorare l'erogazione del servizio alla tariffazione di cui all'art. 117D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il quesito, dunque, trae origine dalla necessità di coordinare il quadro normativo del finanziamento dei servizi pubblici locali che fanno capo all'art. 117 TUEL con le finalità sociali perseguite attraverso l'erogazione del servizio di trasporto scolastico, alla luce anche dei recenti orientamenti espressi dalla magistratura contabile in sede consultiva.
Per risolvere la questione, il giudice si sofferma sui concetti di "trasporto pubblico locale" e di "servizio pubblico a domanda individuale", e prende atto che, ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, tra i servizi da garantire su tutto il territorio nazionale per rendere effettivo il diritto allo studio, il legislatore colloca al primo posto i "servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità"; alla luce di quanto premesso, fissa, conseguentemente, i seguenti postulati:
- nonostante ne presenti alcuni tratti caratteristici, osta alla qualificazione del servizio di trasporto scolastico come "servizio pubblico a domanda individuale" la circostanza che la sua erogazione è doverosa per legge;
- l'unica qualificazione del servizio di che trattasi rispettosa del dettato normativo che ne disciplina l'erogazione, porta a ricondurre il trasporto scolastico ad un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio, contemplato e garantito dalla Carta Costituzionale, la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito;
- nella ricorrenza dei presupposti di legge, l'erogazione del servizio in esame dev'essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (art. 114 Cost.); sulla base del principio di sussidiarietà verticale, questa spetta all'Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino.
Ricercando il punto di equilibrio tra i due valori costituzionalmente tutelati che vengono in rilievo nella questione all'esame (equilibrio di bilancio e diritto allo studio) e conclusivamente, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con delibera 18 ottobre 2019, n. 25/SEZAUT/2019/QMIG, in risposta al quesito dell'ANCI, enuncia il seguente principio di diritto: «Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano».
Giova rilevare, al riguardo, che in senso conforme alle conclusioni del giudice era il decreto-legge recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica» (cd. decreto "Scuola"), approvato dal Consiglio dei ministri il 6 agosto 2019 con la formula "salvo intese" e, in particolare, l'art. 5 - rubricato "Disposizioni urgenti in materia di servizi di trasporto scolastico". Lo scritto, contenente una specifica disposizione volta a garantire la gratuità del servizio di trasporto scolastico, avrebbe dovuto concretizzarsi in un testo finale per approdare in Gazzetta Ufficiale entro il 28 agosto 2019, in tempo per la ripresa dell'anno scolastico; come noto, la normativa non ha visto la luce, lasciando aperto lo scenario delineato dalle Corti dei conti territoriali e, così, perpetrando le incertezze e le criticità che hanno determinato la richiesta di parere dell'ANCI.
Da ultimo, va precisato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 ottobre 2019, ha approvato un decreto legge che tutela la gratuità del servizio di trasporto scolastico; questo il testo, non ancora ufficiale, dell'articolo di legge: "3. Fermo restando l'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, commi da 819 a 826, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.". Prima della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, il Quirinale ha chiesto di fare chiarezza su alcune questioni; è atteso, a tal fine, un incontro già fissato per il 28 ottobre.
Ab ogni buon conto, prim'ancora che la norma appena passata in Consiglio dei ministri diventi legge, l'interpretazione delle Corte, riconoscendo come servizio pubblico essenziale il trasporto scolastico, consente ai Comuni di garantirne finanche la gratuità, con impiego delle risorse del proprio bilancio, ripristinando un diritto dei cittadini e una tutela degli amministratori, soprattutto dei piccoli Comuni, liberi di agire nell'interesse della propria comunità senza rischiare censure da parte della magistratura contabile.
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