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26/10/2019 - Negli appalti a corpo i prezzi unitari hanno valore meramente indicativo (anche in sede di verifica dell’anomalia).

tratto da giurisprudenzappalti.it
Negli appalti a corpo i prezzi unitari hanno valore meramente indicativo (anche in sede di verifica dell’anomalia).
Tar Campania, Salerno, Sez. I, 25/10/2019, n.1839
Scritto da Roberto Donati - 25 Ottobre 2019
Accordo Quadro per interventi di miglioramento della sicurezza stradale.
L’impresa seconda classificata contesta le valutazioni della stazione appaltante sulla non anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria .
La parte ricorrente contesta il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta formulato dalla Stazione Appaltante, ritenendo che le giustificazioni fornite dall’aggiudicataria fossero generiche e, in ogni caso, che l’offerta presentata da quest’ultima fosse inattendibile.
I giudici non ravvisano elementi tali da far ritenere generiche le giustificazione dell’aggiudicataria ed irragionevole la decisione della stazione appaltante.
In particolare, trattandosi di appalto “a corpo” ( con il criterio del minor prezzo), non era richiesto all’aggiudicataria di giustificare la sua offerta mediante una puntuale analisi dei prezzi concorrenti a determinare l’importo offerto.
In siffatta tipologia di appalti il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta.
Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nel c.d. elenco prezzi, tratti dai listini ufficiali (che possono essere oggetto di negoziazione o di sconti sulla base di svariate circostanze), hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5161; Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057).
Ne consegue che le indicazioni contenute nel c.d. elenco prezzi sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare, non assumendo rilevanza neppure ai fini della valutazione della dedotta anomali. Ciò, peraltro, trova conferma nell’art. 59, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, d lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti” (cfr., in relazione all’analoga previsione del previgente Codice dei contratti pubblici, Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15).
In definitiva, pertanto, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, l’elenco prezzi analitico risulta irrilevante (Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057; Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963).
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