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25/10/2019 - Diritto d’accesso anche all’attività di diritto privato dei gestori di pubblici servizi

tratto da gdc.ancitel.it
Diritto d’accesso anche all’attività di diritto privato dei gestori di pubblici servizi
AGEL 24 ottobre 2019, di sd
Tar Sicilia-Catania, sez. II, 18/7/2019 n. 1809
Si applicano anche all’attività di diritto privato svolto dai gestori di pubblici servizi le regole in materia di diritto di accesso nella pa, compresa la gestione dei rapporti di lavoro. Queste le conclusioni dei giudici del Tribunale amministrativo della Sicilia contenute nella sentenza 1809/2019.
Nello specifico i giudici amministrativi siciliani sottolineano che le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano a tutti i soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti d’interesse pubblico e, quindi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi riguarda non soltanto l’attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità. Pertanto è consentito l’esercizio dell’actio ad exhibendum nei confronti del gestore di un pubblico servizio e possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente degli enti pubblici e degli altri soggetti previsti dall’art. 23 l. n. 241 cit., in quanto pur essendo atti di diritto privato a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro, le esigenze di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 Cost. riguardano allo stesso modo l’attività volta all’emanazione dei provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i rapporti giuridici disciplinati dal diritto comune. Ne consegue che, nel caso di specie, il diritto di accesso ai documenti richiesti deve essere riconosciuto in capo al ricorrente che vanta un interesse qualificato in relazione al procedimento disciplinare definito con il “licenziamento”/revoca dell’incarico dirigenziale, al fine di consentirgli la possibilità di reagire in sede giurisdizionale; inoltre, il rapporto di impiego che lega il ricorrente alla società ha sicuramente natura e rilevanza pubblicistica incidendo sulla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.
Il soggetto che subisce un procedimento latu senso “di controllo”, concludono gli stessi giudici, ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l’attivazione di tale potere non ostandovi neppure presunte esigenze di riservatezza o di segretezza connesse all’eventuale (e allo stato non documentato) esposto inviato in Procura.
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