24/10/2019 - Ufficio tributi - scritti difensivi
tratto da risponde.leggiditalia.it
Ufficio tributi - scritti difensivi
L'ufficio tributi di questo Ente pubblico si trova spesso a ricevere scritti difensivi con richieste di annullamento o rettifica di accertamenti basati sul principio che l'onere della prova dell'esistenza del tributo è a carico dell'Amministrazione. E' realmente così ed in base a quali norme?
a cura di Simone Chiarelli
In linea di principio le obiezioni formulate dagli interessati fanno riferimento ad un principio immanente nel nostro ordinamento, in base al quale spetta all'Amministrazione dimostrare le ragioni a fondamento della propria pretesa impositiva (tributaria e non). Si tratta dei principi di legalità ricavabili da disposizioni costituzionali (art. 23, 53, 97) e meglio esplicitati in varie disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" quali ad esempio:
Art. 11 comma 1 "Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a: a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza
Art. 6 comma 2 "L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito".
Art. 6 comma 4 "Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa".
Questi principi e queste disposizioni però non determinano un onere di ricerca degli elementi della fattispecie tributaria talmente onerosi da formare una "prova" dell'esistenza del presupposto, potendo l'amministrazione finanziaria in molti contesti (ma la valutazione va fatta con riferimento alla singola disposizione) operare mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordati.
Recentemente ad esempio, in relazione all'applicazione dell'art. 63, comma 3 primo periodo, D.Lgs. n. 446 del 1997 che recita "Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori" il Consiglio di Stato ha ritenuto che "L'onere della prova ricadente sull'amministrazione [...] ben può essere assolto con il ricorso a criteri presuntivi, ferma ovviamente la possibilità, per la parte controinteressata, di dimostrare l'erroneità o l'implausibilità di quanto sostenuto dalla parte pubblica".
Alla luce del quadro esposto, ferma restando la necessità di verificare la singola disposizione impositiva, l'amministrazione potrà assolvere al proprio onere probatorio anche mediante indizi ed in tal senso rimettere al contribuente la dimostrazione di eventuali esclusioni, esimenti o altri elementi che, nel caso concreto, dimostrino l'infondatezza della pretesa tributaria.