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24/10/2019 - Il revisore non invia il questionario: legittima la procedura di revoca

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Il revisore non invia il questionario: legittima la procedura di revoca
di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
La Corte dei Conti dell'Abruzzo con la deliberazione n. 126, del 7 ottobre 2019, ha affermato che in caso di omesso invio del questionario da parte dell'organo di revisione relativo al bilancio di previsione e sui rendiconti vi è l'obbligo per l'ente locale di procedere all'attivazione delle procedure della sua revoca valutando contestualmente l'opportunità della segnalazione all'ordine professionale di appartenenza del revisore in carico ed al Prefetto territorialmente competente.
Il caso
Il Revisore di un Comune abruzzese non inviava nel rispetto del termine previsto, alla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei conti, la relazione da predisporsi ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., L. 23 dicembre 2005, n. 266, in ordine al rendiconto 2017 approvato dal Comune.
Al fine di attivare il controllo previsto dall'art. 148-bis Tuel (che, per l'appunto, richiama i commi 166 ss. dell'art. 1L. n. 266 del 2005), il Magistrato istruttore con diversi solleciti per le vie brevi invitava l'Organo di revisione a provvedere all'adempimento di legge.
Non essendo nel frattempo pervenuto il questionario in oggetto, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, commi 166 ss., L. 23 dicembre 2005, n. 266, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione la fissazione di una camera di consiglio per la discussione collegiale della questione.
A seguito della notifica della convocazione in camera di consiglio, l'Organo di revisione dell'Ente comunicava quanto segue: "in relazione alla nota in oggetto, faccio presente che dalla data del 4 giugno 2019 non ricopro più l'incarico di revisore del Comune di (....) per decorrenza del termine (periodo ordinario più quarantacinque giorni di prorogatio come per legge), pertanto da tale data sono di fatto impossibilitato ad adempiere all'invio del questionario in oggetto (...)".
La delibera della Corte dei Conti abruzzese
Il collegio contabile ha operato due diverse ammonizioni, la prima rivolta all'ente locale e la seconda nei confronti dell'organo di revisione uscente e in carica; lo stesso collegio rileva , innanzitutto, che la relazione sul rendiconto 2017 del Comune, da redigersi ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., L. 23 dicembre 2005, n. 266, non è stata trasmessa nei termini previsti.
I giudici contabili evidenziano che il mancato o il tardivo invio della predetta Relazione, a prescindere dall'individuazione della causa concreta, costituisce una grave irregolarità in quanto impedisce alla Sezione di svolgere il prescritto controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell'ente.
Il Comune, per il tramite dell'Organo di revisione, deve infatti fornire alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, le Relazioni-Questionari sui Bilanci di previsione e sui Rendiconti (oltre alle eventuali informazioni successivamente richieste) nei termini prescritti, onde consentire alla stessa l'efficace esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, commi 166 e 167L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Nel caso di mancato adempimento da parte dell'Organo di revisione agli obblighi inerenti alla propria funzione, si ricorda che l'Ente avrebbe potuto tempestivamente far ricorso alla procedura prevista dall'art. 235, comma 2, Tuel, valutando anche l'opportunità di inviare apposita segnalazione all'Ordine professionale di appartenenza del revisore in carica e al Prefetto territorialmente competente. A ciò deve aggiungersi che - in disparte, dunque, da ogni possibile responsabilità imputabile al soggetto pro tempore investito del predetto incarico di revisione - il comma 166 impone agli "organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria" di provvedere alla "suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Diversamente ritenendo si produrrebbe un'inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di un questionario/relazione cada successivamente alla fine del mandato del soggetto, il cui mandato ha coperto il periodo oggetto del questionario/relazione".
Per la Corte dei Conti nel caso di specie non può, peraltro, non evidenziarsi come quanto rappresentato dall'ormai precedente Organo di revisione non appare cogliere nel segno. Come, infatti, appare evidente, l'originario termine per l'invio del questionario era previsto per il 30 marzo 2019, successivamente prorogato al 30 aprile 2019, ovvero in data comunque antecedente alla scadenza del mandato dello stesso.
La Corte di Conti ha , pertanto, accertato l'inadempimento dell'obbligo di trasmissione della predetta Relazione e non può che attestare l'impossibilità di procedere, allo stato degli atti, all'esame del rendiconto 2017 del Comune.
La Corte dei Conti dell'Abruzzo dispone che l'Organo di revisione attualmente in carica provveda al predetto adempimento entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della presente deliberazione, decorsi i quali quest'ultima venga trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e ordina che a cura della Segreteria della Sezione, si provveda agli adempimenti di rito con trasmissione degli atti, anche per l'eventuale accertamento di profili di responsabilità amministrativa e danno erariale:
- al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune;
- all'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune attualmente in carica e al precedente;
- alla Procura regionale della Corte dei conti, per l'eventuale accertamento di profili di responsabilità amministrativa e danno erariale, in ordine al comportamento omissivo dell'Organo di revisione pro tempore in carica nel periodo di scadenza del termine di invio del questionario in analisi;
- all'Ordine professionale di appartenenza dell'Organo di revisione pro tempore in carica nel periodo di scadenza del termine di invio del questionario in analisi.
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