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24/10/2019 - Commissione di gara: il Responsabile del Servizio non può presiedere appalti del proprio Settore

tratto da entilocali-online.it
Commissione di gara: il Responsabile del Servizio non può presiedere appalti del proprio Settore
23Ott, 2019 by Redazione
Con la Delibera n. 760 del 4 settembre 2019, l’Anac ha sostenuto il divieto, all’interno in una procedura ad evidenza pubblica, a far presiedere la gara d’appalto stessa al Responsabile del Servizio al fine di prevenire una possibile “distorsione” sul giudizio che questo soggetto, essendo dello stesso Settore per il quale viene indetta la gara e potendo dunque intervenire sulle regole della procedura concorsuale stessa, possa in qualche modo non essere terzo ed imparziale nel giudizio finale.
Nella Delibera in commento, un’impresa aveva contestato il provvedimento di aggiudicazione di una gara (“Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di ‘Trasporto scolastico ed extrascolastico’, periodo anni 2019-2022”) in favore di un Consorzio (Società consortile cooperativa) per illegittima composizione della Commissione giudicatrice per incompatibilità del Presidente, nonché la violazione dei Principi di pubblicità e trasparenza delle procedure di gara, chiedendo per tali ragioni l’annullamento integrale degli atti e la riedizione della procedura.
L’Autorità ha rilevato che l’art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, stabilisce che “i Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, e che detta disposizione rappresenta un’evoluzione di quanto previsto dall’art. 84, comma 4, del Dlgs. n. 163/2006, in quanto estende al Presidente della Commissione di gara la causa di incompatibilità dello svolgimento di altra funzione o incarico tecnico o amministrativo, prima prevista solo nei confronti degli altri Commissari.
L’Anac ha evidenziato che detta disposizione risponde all’esigenza di rigida separazione della fase di preparazione della documentazione di gara da quella di valutazione delle offerte in essa presentate, a garanzia della neutralità del giudizio ed in coerenza con la ratio generalmente sottesa alle cause di incompatibilità dei componenti degli Organi amministrativi. In definitiva, tale divieto è destinato a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle Commissioni giudicatrici di soggetti (Progettisti, Dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale, definendo i contenuti e le regole della procedura. Dunque, l’Autorità afferma come tale causa di incompatibilità vada accertata in concreto, escludendo dalle Commissioni di gara soltanto coloro che abbiano svolto un’attività effettivamente idonea ad interferire con il giudizio di merito sull’appalto, in grado di incidere sul processo formativo della volontà che conduce alla valutazione delle offerte e a condizionare l’esito della gara. Peraltro, l’approvazione degli atti di gara non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma, essendo un controllo preventivo di merito, implica necessariamente un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso la formalizzazione – una piena condivisione.
Quindi, l’approvazione degli atti di gara integra proprio una “funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, il cui svolgimento è precluso ai componenti della Commissione giudicatrice. Pertanto, in conclusione, il Responsabile del Servizio a cui è riconducibile l’appalto non può presiedere la propria Commissione di gara.
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