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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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18/10/2019 - Spettacolo all’interno di luoghi sacri

tratto da publika.it
Spettacolo all’interno di luoghi sacri
Domanda
Una associazione vuole organizzare uno spettacolo di danza all’interno di una chiesa. Chiediamo se tale attività necessita di una licenza ex art. 68 TULPS (ora SCIA)?
 
Risposta
Lo svolgimento di spettacoli, trattenimenti o intrattenimenti, in luoghi “chiusi”, ovvero all’interno di locali deve essere oggetto di verifiche dell’idoneità degli stessi in ordine alla sicurezza dei luoghi e delle diverse attrezzature utilizzate.
Scopo dell’art. 80 del TULPS, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), è quello di garantire la sicurezza strutturale dei locali; l’autorità pubblica concede la licenza per uno spettacolo previa verifica della “solidità e sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio”.
Questo è il principio su cui poggia ogni successiva valutazione: i luoghi devono essere strutturalmente sicuri per contenere gli spettatori.
Il DPR 311/2001 stabilisce che per i locali fino a 200 posti, le verifiche e gli accertamenti dell’autorità di p.s., ovvero della C.C.V.L.P.S. (Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo) di cui l’art.141 del Reg. TULPS, sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo/ordine degli ingegneri, o dei geometri o architetti o periti industriali, che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche di cui allo stesso art. 141 citato.
I dubbi che possono nascere sono relativi al fatto che lo spettacolo non ha natura imprenditoriale e che pertanto non è richiesta la licenza ex art. 68 TULPS (ovvero il rilascio di SCIA).
Si ritiene che, a prescindere da tale passaggio formale, la sicurezza delle persone che assistono allo spettacolo deve comunque essere garantita, anche all’interno di un luogo di culto.
Pertanto il consiglio che forniamo agli operatori è quello di acquisire quantomeno la relazione tecnica del professionista incaricato, comprendente la dichiarazione di contenere il numero degli spettatori entro le 200 presenze.
Ulteriore consiglio: se il luogo di culto interessato ha una capienza che supera di gran lunga i 200 posti a sedere, sarebbe certamente più sicuro non accontentarsi della dichiarazione, optando per le verifiche e gli accertamenti della C.C.V.L.P.S.
Altra questione è la safety, ossia la sicurezza dell’evento intesa quale gestione del flusso e capienza massima, piano di emergenza ed evacuazione, impiego di operatori addetti alla sicurezza (cd steward), assistenza sanitaria: l’organizzatore in tal senso dovrà presentare un adeguato e proporzionato piano, che necessariamente non può essere disgiunto da eventuali prescrizioni di security assicurate dalle forze di polizia.
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