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17/10/2019 - Valutazione degli elementi progettuali che non modificano l’oggetto dell’appalto ma ottimizzano il risultato finale dell’intervento

tratto da giustizia-amministrativa.it
Valutazione degli elementi progettuali che non modificano l’oggetto dell’appalto ma ottimizzano il risultato finale dell’intervento
 
Contratti della Pubblica amministrazione – Appalto lavori – Offerta – Offerta migliorativa dell’opera – Offerta che non modifica l’oggetto dell’appalto – Non può essere qualificata offerta di opera aggiuntiva rispetto a quella posta a base di gara – E’ compatibile con il divieto di cui all’art. 95, comma 14 bis, d. lgs. n.50 del 2016 nei limiti stabiliti dalla lex specialis.
 
                 Per opera aggiuntiva si deve intendere un intervento che modifichi in senso quantitativo e/o qualitativo l’identità strutturale e/o funzionale dell’opera oggetto dell’appalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale, laddove invece, gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione dell’opera in senso estetico e/o prestazionale, che non ne modifichino sostanzialmente identità e dimensioni, devono essere sussunti nel genus delle migliorie e/o della varianti, e come tali sono compatibili con il divieto di cui all’art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50 del 2016, purché contenuti nei limiti stabiliti dalla lex specialis (1).
 
 
(1) Il Tar ha osservato innanzi tutto che l’art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50 del 2016 non sanziona con l’esclusione dalla gara la ditta che abbia proposto opere aggiuntive rispetto a quelle oggetto di gara, ma si rivolge alla stazione appaltante, precludendo l’attribuzione di un apposito punteggio; conseguentemente ha ritenuto manifestamente infondata la censura con cui la ricorrente pretende di correlare la sanzione escludente alla offerta di opere ritenute aggiuntive rispetto a quelle poste a base di gara.
Ha chiarito il Tar che le soluzioni progettuali proposte non possono essere qualificate opere aggiuntive rispetto a quella descritta dal progetto esecutivo, ma costituiscono una miglioria coerente con gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione comunale; pertanto sono compatibili con il divieto di cui all’art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50 del 2016.
Nel caso di specie la ricorrente, con un’unica ed articolata censura, aveva denunciato che le ditte collocate ai primi due posti della graduatoria di gara avrebbero previsto nelle proprie offerte la realizzazione di opere aggiuntive rispetto ai lavori oggetto dell’appalto, consistenti nel risanamento strutturale ai fini del miglioramento sismico di un ponte di importanza strategica, avendo rispettivamente proposto la realizzazione “di un parcheggio pubblico sottostante l’impalcato con bacheche informative di metallo, fioriere, illuminazione”, nonché “di un parco e di un parco giochi con pavimentazione e allestimenti di varia natura”.
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