15/10/2019 - Opere aggiuntive ex art. 95, c. 14-bis. Un caso concreto
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Opere aggiuntive ex art. 95, c. 14-bis. Un caso concreto
Tar Molise, Campobasso, sez. I, 14 ottobre 2019, n. 340
Scritto da Elvis Cavalleri 14 Ottobre 2019
Parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 95, c. 14 bis del Codice, che come noto vieta l’attribuzione di punteggi per opere aggiuntive rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo.
L’opera oggetto d’appalto consisteva “nel ripristino degli elementi verticali fessurati (piloni in c.a.); nel rinforzo delle strutture portanti verticali (piloni e pulvini in c.a.) mediante cerchiatura e aumenti di sezione, nella rasatura protettiva degli elementi verticali (piloni in c.a.), nell’adeguamento del sistema fondale e nella realizzazione di pareti di taglio in c.a. inserite in asse tra gli elementi verticali esistenti (piloni in c.a.)”.
Nell’ambito di sub-criteri di aggiudicazione volti ad apprezzare le migliorie offerte sotto il profilo del miglioramento prestazionale, funzionale ed architettonico, la ricorrente lamenta che le ditte collocate ai primi due posti della graduatoria di gara avrebbero previsto nelle proprie offerte la realizzazione di opere aggiuntive rispetto ai lavori oggetto dell’appalto, avendo rispettivamente proposto la realizzazione “di un parcheggio pubblico sottostante l’impalcato con bacheche informative di metallo, fioriere, illuminazione”, nonché “di un parco e di un parco giochi con pavimentazione e allestimenti di varia natura”, e avrebbero pertanto dovuto essere escluse.
Tar Molise, Campobasso, sez. I, 14 ottobre 2019, n. 340 non conviene con la ricorrente.
“Innanzi tutto si osserva che l’art. 95, comma 14 bis, del d.lgs. 50/2016 non sanziona con l’esclusione dalla gara la ditta che abbia proposto opere aggiuntive rispetto a quelle oggetto di gara, ma si rivolge alla stazione appaltante, precludendo l’attribuzione di un apposito punteggio.
E’ quindi manifestamente infondata la censura con cui la ricorrente principale pretende di correlare la sanzione escludente alla offerta di opere ritenute aggiuntive rispetto a quelle poste a base di gara.
Parimenti infondata è la doglianza che si appunta sull’operato della commissione giudicatrice.
E’ ben evidente che tali contenuti progettuali palesano l’intento dell’amministrazione di ottenere il miglioramento sismico della infrastruttura a ponte, già destinata a parcheggio, valorizzandone nel contempo la funzionalità complessiva e l’aspetto estetico.
In coerenza con tali obiettivi, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica premiano, non solo il dato strutturale e la sicurezza dei lavori (criteri sub A.1 e A.3), ma anche le offerte migliorative che abbiano ad oggetto “il miglioramento architettonico e di fruizione dell’opera” e che risultino finalizzate “all’aumento del livello qualitativo sia nei confronti dell’aspetto estetico ed architettonico, rapportato al contesto urbano, che della fruibilità in funzione della sua specifica destinazione d’uso” (criterio sub A.2).
Al fine di conseguire il punteggio previsto dal criterio sub A.2, la ditta seconda classificata nella graduatoria di gara ha proposto, tra le altre cose, la pavimentazione con mattonelle di uno spazio del ponte da destinare a verde e parco giochi, unitamente al relativo allestimento (giochi per bambini, panchine e fioriere).
Tale soluzione progettuale, su cui essenzialmente si appuntano le doglianze della ricorrente principale, non può essere qualificata alla stregua di un’opera aggiuntiva rispetto a quella descritta dal progetto esecutivo, ma costituisce una miglioria coerente con gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione comunale, che risponde in senso puntuale al criterio in questione.
In tal senso, si osserva che per opera aggiuntiva si deve intendere un intervento che modifichi in senso quantitativo e/o qualitativo l’identità strutturale e/o funzionale dell’opera oggetto dell’appalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale, laddove invece, gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione dell’opera in senso estetico e/o prestazionale, che non ne modifichino sostanzialmente identità e dimensioni, devono essere sussunti nel genus delle migliorie e/o della varianti, e come tali sono compatibili con il divieto di cui all’art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50/2016, purché contenuti nei limiti stabiliti dalla lex specialis.
Nel caso di specie, l’offerta presentata, nella parte in cui prevede la pavimentazione di uno spazio del ponte e la sua destinazione a verde e parco giochi, non modifica sostanzialmente la struttura e/o la funzione del ponte, quale opera destinata essenzialmente a parcheggio (che resta tale), né altera la natura dell’intervento descritto nel progetto a base di gara (risanamento strutturale ai fini del miglioramento sismico), ma vale ad inserire elementi del tutto accessori, sotto il profilo quantitativo e del relativo valore economico, che consentono di implementare la funzionalità del ponte, valorizzandone l’aspetto estetico e la fruibilità da parte degli abitanti del comune, in linea con le esigenze e gli obiettivi della stazione appaltante.
Trattandosi di elementi progettuali che non modificano sostanzialmente l’oggetto dell’appalto, ma che ottimizzano il risultato finale dell’intervento di risanamento strutturale, sotto il profilo della fruibilità e dell’impatto estetico ed architettonico, gli stessi elementi risultano compatibili con il divieto di cui all’art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50/2016: “la ratio di fondo che ha ispirato la novella legislativa è piuttosto evidente: si è inteso evitare che, a fronte di procedure indette sulla base del progetto esecutivo (come di regola avviene ai sensi dell’art. 59 del ‘Codice’), l’aggiudicazione possa essere disposta – come per il passato è spesso avvenuto – premiando elementi di carattere avulso rispetto al proprium della procedura. Pertanto, le uniche opere aggiuntive non valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio sono quelle che rappresentano un elemento estraneo all’ordinario sviluppo dell’opera per come essa è definita dall’Amministrazione nella lex specialis di gara” (T.A.R. Venezia, Sez. I, 26/08/2019 n. 938).
Lo stesso dicasi con riferimento all’offerta dell’aggiudicataria nella parte in cui è previsto che l’area sottostante all’impalcato venga destinata a parcheggio, con la realizzazione di un muro di contenimento e della relativa pavimentazione, oltre alla installazione di fioriere, bacheche informative, panchine in ghisa, cestini portarifiuti, ringhiere, impianto di illuminazione ed intonacatura.
Trattasi, invero, di un intervento volto a valorizzare la destinazione funzionale propria del ponte (parcheggio) e quindi la concreta fruibilità dei lavori oggetto dell’appalto, senza alterare in modo sostanziale l’infrastruttura, mediante accorgimenti volti ad implementare le possibilità di sfruttamento di elementi strutturali già esistenti (l’area posta al di sotto dell’impalcato), che appaiono caratterizzati da soluzioni architettoniche in cui è dominante l’allestimento (e quindi la fornitura di materiali) rispetto alle lavorazioni in senso proprio (muro di contenimento e pavimentazione), le quali peraltro hanno una rilevanza marginale, in termini quantitativi e qualitativi, nel contesto più ampio della proposta progettuale di risanamento sismico articolata dall’aggiudicataria“.