14/10/2019 - Appalti di servizi: Se le figure di Rup e Direttore coincidono, la quota del 40% a titolo di incentivi spettante al Direttore, viene erogata ugualmente ?
tratto da entilocali-online.it
Appalti di servizi: Se le figure di Rup e Direttore coincidono, la quota del 40% a titolo di incentivi spettante al Direttore, viene erogata ugualmente ?
11Ott, 2019 by Redazione
Testo del quesito:
“A seguito dell’approvazione di un regolamento post aggiudicazione di una gara, durante le verifiche al fine di erogare i pagamenti è sorta una questione: in materia di appalti di servizi nei quali il Rup e il Direttore di esecuzione coincidono, il 40% destinato al Direttore dell’esecuzione e ai suoi collaboratori si deve erogare? Oppure è un’economia e si liquida solo il 60% al Rup e suoi collaboratori ?”.
La risposta dei ns. esperti.
Nella materia dei compensi, gli incentivi rappresentano un argomento spinoso perché la disciplina che si è succeduta nel tempo ha comportato l’applicazione di una diversa normativa a seconda del momento in cui è stata pubblicata la gara.
Occorre infatti distinguere:
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gare bandite prima del 18 aprile 2016: si applica il Dlgs. n. 163/2006;
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gare bandite tra il 20 aprile 2016 e il 19 maggio 2017: si applica il Dlgs. n. 50/2016 “versione 1.0”;
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gare bandite tra il 20 maggio 2017 e il 18 aprile 2019: si applica il Dlgs. n. 50/2016 “versione 2.0” (a seguito del Decreto “Correttivo” Dlgs. n. 56/2017);
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gare bandite tra il 19 aprile 2019 e il 17 giugno 2019: si applica il Dlgs. n. 50/2016 “versione 3.0” (a seguito del Decreto “Sblocca cantieri” Dl. n. 32/2019);
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gare bandite dopo il 18 giugno 2019: si applica il Dlgs. n. 50/2016 “versione 4.0” (a seguito della conversione del Decreto “Sblocca cantieri” effettuata con Legge n. 55/2019).
Per quanto riguarda gli appalti di servizi, occorre premettere che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 (nella versione introdotta a seguito del “Correttivo” Dlgs. n. 56/2017) è possibile erogare gli incentivi solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec).
In proposito, le Linee-guida Anac n. 3, approvate con Delibera n. 1096/2016 e successivamente aggiornate con Delibera n. 1007/2017, hanno precisato che negli appalti di servizi e forniture il Rup, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge anche il ruolo di Dec mentre l’obbligo della nomina del Dec come soggetto diverso dal Rup ricorre nei seguenti casi:
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prestazioni di importo superiore ad Euro 500.000;
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interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
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prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, sociosanitario, supporto informatico);
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interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
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per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla Stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
La Corte dei conti (Sezione Veneto, Delibera n. 107/2019) ha affermato che per quegli appalti di servizi per i quali non sussiste l’obbligo di nomina del Dec come soggetto diverso dal Rup non sussistono le condizioni per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche. Anche qualora, per esigenze organizzative, l’Amministrazione decidesse di nominare comunque un Direttore dell’esecuzione come soggetto diverso dal Rup – in un appalto non riconducibile ad alcuna delle tipologie sopra indicate – non sarebbe comunque possibile riconoscere gli incentivi in esame.
Quanto sopra se la gara alla quale si riferiscono le attività incentivabili è stata bandita tra il 20 maggio 2017 e il 18 aprile 2019, quindi dopo le modifiche apportate al “Codice dei Contratti pubblici” dal “Correttivo” Dlgs. n. 56/2017.
Se la gara è stata bandita nel periodo precedente, la coincidenza di Dec e Rup è astrattamente incentivabile.
In ogni caso, occorre fare riferimento al Regolamento interno, che dovrebbe aver disciplinato le ipotesi di coincidenza di funzioni, prevedendo – ad esempio – nei casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate, la somma delle relative percentuali di incentivo, magari con un abbattimento percentuale su quella più bassa.
Quindi ricapitolando:
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per gare bandite tra il 20 maggio 2017 e il 18 aprile 2019, il Dec può essere nominato solo al ricorrere di precise ipotesi indicate dalle Linee-guida Anac n. 3. In assenza di tali presupposti, la funzione di Dec non è incentivabile, anche se nominata dall’Ente per proprie esigenze organizzative;
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per gare bandite tra il 20 aprile 2016 e il 19 maggio 2017, le funzioni di Dec – se espressamente nominato – possono venir incentivate nei limiti e con le percentuali previste nel Regolamento interno;
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nelle ipotesi in cui il Rup coincida con il Dec (perché non ricorrono le condizioni delle Linee-guida n. 3 oppure perché il Dec non è stato espressamente nominato), non sono previsti gli incentivi. In tal caso quindi non si tratta di “economia” perché gli incentivi non sono previsti a monte dell’attività.
di Alessia Rinaldi