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11/10/2019 - Stop al finanziamento delle spese di progettazione se l’opera non continua

tratto da lapostadelsindaco.it
Stop al finanziamento delle spese di progettazione se l’opera non continua
 10/10/2019 Finanza Locale
Attraverso la delibera 352/2019, la Corte dei Conti della Lombardia dichiara il fermo al finanziamento relativo alle sole spese di progettazione se non sfociano in un’opera, collegando la fase organizzativa a quella finanziaria.
La richiesta alla Corte è stata effettuata da un Comune lombardo, questa pratica è difatti abbastanza comune tra i diversi Enti, in quanto le risorse disponibili spesso non sono sufficienti alla completa realizzazione dell’opera, quindi si spera che finanziando le spese di progettazione sarà possibile in un secondo momento trovare le risorse per completare il tutto.
Il recente Decreto Ministeriale del 1° marzo 2019, riguardante la contabilizzazione di investimenti e spese di programmazione dell’Ente, richiedono che quest’ultimo programmi adeguatamente la realizzazione di opere pubbliche e dei vari investimenti, individuando all’interno del bilancio le somme specifiche per quelle funzioni.
I magistrati contabili sostengono che la contabilizzazione deve portare ad una programmazione chiara e trasparente dell’investimento/opera da realizzare, indicando in maniera specifica le forme di finanziamento di cui l’Ente usufruirà.
Successivamente, bisognerà inserire gli interventi nel programma triennale dei lavori pubblici unitamente alle spese relative e poi contabilizzarli nel titolo II del bilancio di previsione. Ciò porterà dunque ad una corretta gestione della spesa di progettazione, tenendo sempre presente gli stanziamenti relativi all’opera nel complesso.
Per ottenere questi livelli di organizzazione nella progettazione di un’opera diviene imprescindibile una situazione di elevata trasparenza sin dal principio, sia dal profilo contabile, sia dal punto di vista relativo alle forme di finanziamento adottate.
I giudici ritengono che il conferimento di un incarico per le spese di progettazione, debba far parte di un progetto che porti ad una concreta realizzazione dell’opera, attraverso una corretta previsione della spesa in ogni fase del progetto stesso. La Corte inoltre sostiene che l’Amministrazione debba agire accertandosi fattibilità e finanziabilità dell’opera, in quanto è compito degli Enti operare con diligenza per tutelare il pubblico interesse.
L’ipotesi in questione vale anche nel caso in cui si pensi di inserire l’affidamento dell’incarico all’interno delle spese correnti.
I giudici inoltre hanno vagliato le ipotesi giurisprudenziali in merito al conferimento di incarichi dipendenti dall’eventuale concessione di finanziamenti per realizzare un’opera. All’interno del contratto non può sussistere una clausola che deroghi le procedure di spesa all’erogazione del finanziamento, nel caso manchi lo stesso, il rapporto non è più riferibile all’Ente, ma intercorre tra il privato e l’Amministratore che ha assunto l’impegno.
Articolo di Loris Pecchia
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