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11/10/2019 - Negoziazione assistita

tratto da publika.it
Negoziazione assistita
Domanda
Non ci è chiaro in che modo si svolge la procedura di negoziazione assistita da avvocati, relativamente alla separazione o divorzio e come è coinvolto nel procedimento l’ufficiale di stato civile?
 
Risposta
Si tratta di una modalità alternativa al percorso giudiziale, contemplata dal d.l. 132/2014 (convertito con l. 164/2014).
I coniugi possono concludere l’accordo di negoziazione assistita, venendo rappresentati da almeno un avvocato per parte. La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti, oppure di un’autorizzazione rilasciata sempre dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Quando ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, dovranno trasmettere l’accordo tassativamente entro 10 giorni (che decorreranno dalla data di consegna/comunicazione del nulla osta/autorizzazione a cura della Procura della Repubblica) al comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa, o di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero. Alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi, autenticandone la sottoscrizione. La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata pertanto solo qualora nessuno dei due avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini.  L’accordo da inoltrare al Comune può essere inviato dall’avvocato, anche via PEC previa apposizione della sua firma digitale. All’avvocato che vìola l’obbligo di trasmissione è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.
Alla irrogazione della sanzione è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 (relativo agli atti di matrimonio) del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Pertanto, in questa casistica, gli ufficiali di stato civile dei comuni sono coinvolti in quanto dovranno provvedere alla successiva trascrizione nei registri degli accordi di negoziazione assistita da avvocati.
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