10/10/2019 - Non è ammesso l'accesso indiscriminato al protocollo dell'ente da parte del consigliere
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Non è ammesso l'accesso indiscriminato al protocollo dell'ente da parte del consigliere
S. Biancardi (La Gazzetta degli Enti Locali 10/10/2019)
Il consigliere regionale non è ammesso ad esercitare, in modo indiscriminato, l’accesso al protocollo dell’Ente.
Tale è la conclusione alla quale è pervenuto il TAR Molise, nella sentenza 3 settembre 2019, n. 285.
Nel caso sottoposto all’esame dei giudici, i ricorrenti, in qualità di Consiglieri regionali avevano agito dinanzi al TAR per l’annullamento del provvedimento di diniego alla richiesta di autorizzazione all’accesso alla piattaforma telematica del protocollo dell’Ente, che consentisse loro di poter espletare l’attività di controllo tipica del Consigliere regionale.
A sostegno delle predette domande i ricorrenti avevano evidenziato che l’attività degli uffici regionali era stata digitalizzata attraverso un sistema di protocollazione degli atti e di conservazione della documentazione amministrativa che teneva traccia di tutte le fasi del procedimento e permetteva di archiviare e consultare documenti in forma digitale e quindi consentiva di sostituire i processi basati sulla carta con processi basati sulla circolarità delle "informazioni" digitali, tra le quali rientravano l’area contabile e patrimonio.
L’Ente aveva escluso la possibilità di accedere, per motivi legati alla sicurezza dei dati, inoltre era stato affermato che “fermo restando il più ampio diritto di accesso, riconosciuto al Consigliere, a tutti gli atti che possono essere di utilità all'espletamento delle sue funzioni, tale diritto è consentito purché non si sostanzi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative. Nella sostanza, secondo l’Ente la concessione della richiesta abilitazione avrebbe determinato un accesso indiscriminato e generale su non ben definiti atti d'ufficio, poiché doveva sempre sussistere un legame diretto tra la richiesta di accesso stessa e lo specifico atto d'interesse.
Tale è la conclusione alla quale è pervenuto il TAR Molise, nella sentenza 3 settembre 2019, n. 285.
Nel caso sottoposto all’esame dei giudici, i ricorrenti, in qualità di Consiglieri regionali avevano agito dinanzi al TAR per l’annullamento del provvedimento di diniego alla richiesta di autorizzazione all’accesso alla piattaforma telematica del protocollo dell’Ente, che consentisse loro di poter espletare l’attività di controllo tipica del Consigliere regionale.
A sostegno delle predette domande i ricorrenti avevano evidenziato che l’attività degli uffici regionali era stata digitalizzata attraverso un sistema di protocollazione degli atti e di conservazione della documentazione amministrativa che teneva traccia di tutte le fasi del procedimento e permetteva di archiviare e consultare documenti in forma digitale e quindi consentiva di sostituire i processi basati sulla carta con processi basati sulla circolarità delle "informazioni" digitali, tra le quali rientravano l’area contabile e patrimonio.
L’Ente aveva escluso la possibilità di accedere, per motivi legati alla sicurezza dei dati, inoltre era stato affermato che “fermo restando il più ampio diritto di accesso, riconosciuto al Consigliere, a tutti gli atti che possono essere di utilità all'espletamento delle sue funzioni, tale diritto è consentito purché non si sostanzi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative. Nella sostanza, secondo l’Ente la concessione della richiesta abilitazione avrebbe determinato un accesso indiscriminato e generale su non ben definiti atti d'ufficio, poiché doveva sempre sussistere un legame diretto tra la richiesta di accesso stessa e lo specifico atto d'interesse.