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06/10/2019 - L'autovelox non è cosa per tutti

tratto da Italia Oggi - Sabato, 05 Ottobre 2019
L'autovelox non è cosa per tutti
di STEFANO MANZELLI ED ENRICO SANTI
Italia Oggi - Sabato, 05 Ottobre 2019
Stop ai controlli della velocità da parte delle polizie locali sulle superstrade e alla collocazione di postazioni fisse dei comuni sulle strade urbane extrasecondarie diverse da quelle comunali. Obbligo di pianificazione concertata dei controlli dei diversi organi di polizia stradale, per evitare rilevamenti contemporanei della velocità sulla stessa strada. Divieto di postazioni fisse di misurazione della velocità sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali urbane o extraurbane. Sono alcune delle importanti indicazioni sulla collocazione e sull' utilizzo dei dispositivi di misurazione della velocità contenute nella bozza di direttiva all' esame del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell' interno.
Competenze degli organi di polizia stradale. La bozza di direttiva ministeriale ribadisce che sulle autostrade gli accertamenti con postazioni mobili o fisse è di esclusiva competenza della polizia stradale della polizia di Stato e dei funzionari del ministero dell' interno addetti ai servizi di polizia stradale. La competenza esclusiva viene riservata a questi organi di polizia stradale e ai carabinieri anche per gli accertamenti sulle strade extraurbane principali. Verrebbe quindi soppressa la facoltà per la polizia locale di eseguire controlli della velocità sulle superstrade. Analogamente, alla polizia locale viene preclusa la possibilità di collocare dispositivi fissi sulle strade extraurbane secondarie provinciali, regionali e statali, cioè non di proprietà dei comuni.
Una volta approvata la direttiva, ciò determinerebbe l' obbligo per i comuni di adeguarsi, spegnendo o rimuovendo gli autovelox sulle superstrade e sulle strade extraurbane secondarie non comunali. Invece, alla polizia locale, in via principale rispetto a tutti gli altri organi di polizia stradale, viene riconosciuta la facoltà di collocare e usare dispositivi di misurazione della velocità sulle strade urbane di scorrimento, locali o di quartiere. In generale, non è mai consentita l' installazione e l' utilizzo di postazioni fisse sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali urbane o extraurbane. Postazioni mobili. In generale, qualora l' accertamento della velocità avvenga con postazioni mobili presidiate, non ci sono particolari vincoli, dovuti al tipo di strada, per la collocazione dei dispositivi. Le postazioni mobili possono essere collocate su tutti i tipi di strada, sia in ambito extraurbano che in ambito urbano.
Il posizionamento deve però tener conto della necessità di un coordinamento tra i diversi organi di polizia preposti al controllo, garantendo una distanza minima di 10 km tra le postazioni in cui è possibile effettuare contemporaneamente l' attività di controllo sulla medesima infrastruttura stradale. Il posizionamento deve avvenire su tratti di strada regolari dal punto di vista del tracciato plano-altimetrico, evitando, per esempio, i brevi tratti di forte pendenza (in discesa), che possono generare limitati e non intenzionali eccessi di velocità. Postazioni fisse. Le postazioni fisse, che permettono il rilevamento a distanza delle violazioni, possono essere installate sulle autostrade e sulle superstrade senza la necessità di uno specifico provvedimento del prefetto. Invece la collocazione sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento può essere realizzata esclusivamente nei tratti individuati dal prefetto ai sensi dell' art. 4 del decreto legge n. 121/2002. Anche la collocazione di postazioni fisse deve essere necessariamente coordinata tra i diversi organi di polizia stradale, per evitare rilevamenti contemporanei della velocità sulla stessa infrastruttura stradale, che risulterebbero vessatori nei confronti dell' utenza stradale.
La distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale deve essere pari a 4 km sulle autostrade, 3 km sulle strade extraurbane principali e 1 km sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento; invece, per il rilevamento della velocità media tali distanze minime scendono a 3 km sulle autostrade, 2 km sulle strade extraurbane principali, 1 km sulle strade extraurbane secondarie e 500 m sulle strade urbane di scorrimento. Utilizzo a bordo di veicoli in movimento. Per poter utilizzare di dispositivi a bordo del veicolo in movimento il tratto stradale oggetto di rilevazione deve essere dotato di sistemi di comunicazione a messaggio variabile, in grado di assolvere alla funzione di segnalamento della presenza dei dispositivi di controllo della velocità con i vincoli di distanza previsti in relazione all' ambito extraurbano o urbano.
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