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07/10/2019 - Incentivi IMU-TARI: parliamone un po’

tratto a gianlucabertagna.it
Incentivi IMU-TARI: parliamone un po’
5/10/2019
La Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 52/2019/PAR ha esaminato la disposizione che permette di erogare incentivi per i maggiori accertamenti di IMU e TARI, contenuta nell’art. 1, comma 1091, della legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019).
Il dibattito di oggi verte sulla questione dell’approvazione del bilancio di previsione. Infatti, una delle condizioni per applicare la norma – e quindi di prevedere gli incentivi per i dipendenti – è quella di avere approvato il bilancio di previsione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
Cosa vorrà mai dire? Proprio il 31 dicembre o anche il termine eventualmente prorogato con decreto ministeriale?
L’IFEL, prima ad interpretare la norma con un documento del 28 febbraio scorso, propendeva per fare riferimento anche al termine spostato un po’ più in là dal classico decreto di fine anno. I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, invece, rimangono sul testo letterale e quindi, per riconoscere gli incentivi agli uffici tributi, il bilancio deve essere approvato proprio entro il 31 dicembre. E quella della Corte dei Conti mi pare una posizione certamente meno di parte rispetto a quella dell’IFEL, in quanto va davvero a collegare le possibilità di incentivazione anche ad una certa virtuosità dell’ente.
Aggiungo che c’è un’altra considerazione dell’IFEL che proprio non condivido. L’Istituto ha indicato che tali incentivi si possono già riconoscere rispetto ai maggiori incassi rinvenibili nel consuntivo dell’anno 2018. Che sarebbe come a dire che con una norma entrata in vigore il 1° gennaio di quest’anno riconosciamo premi a dipendenti che nel 2018 hanno lavorato senza sapere dell’esistenza di tale disposizione. Mhm… io ho qualche dubbio. Anche perché all’interno del comma 1091 è esplicitamente richiesto che vi sia l’identificazione di precisi obiettivi dell’ufficio tributi. E farlo a posteriori non è certo coerente con le disposizioni in materia di performance esistenti. Tra l’altro, poi, le somme devono pure transitare dal fondo del trattamento accessorio immaginiamo dell’anno di competenza in cui sono state svolte le attività…
Concludo: una disposizione così complessa va, a mio parere, gestita attentamente, con cautela o se preferite con i piedi di piombo. Ci sono pochissime interpretazioni ad oggi. Solo le due citate e si contraddicono…
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