05/10/2019 - Condanna dell’Avvocato di un Comune per non aver espresso parere negativo contro la decisione di opposizione ad un Decreto ingiuntivo
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Condanna dell’Avvocato di un Comune per non aver espresso parere negativo contro la decisione di opposizione ad un Decreto ingiuntivo
04Ott, 2019 by Redazione
Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, Sentenza n. 27 dell’11 febbraio 2019
Oggetto:
Condanna dell’Avvocato di un Comune per non aver espresso parere negativo contro la decisione di opposizione ad un Decreto ingiuntivo: modifica Sentenza di assoluzione della Sezione territoriale per l’Abruzzo n. 101/2018.
Fatto:
Nel novembre 2012, il Consiglio comunale di questo importante Comune abruzzese approva il riconoscimento di un debito fuori bilancio, per un importo di Euro 55.000, a favore di una Ditta alla quale il Comune aveva noleggiato una struttura nella quale provvisoriamente trasferire gli operatori del Mercato coperto, in ristrutturazione. Il contratto si era protratto oltre al termine previsto (2007), fino alla fine di marzo 2008. Tutte le fatture però non erano state pagate, per cui nel 2010 il fornitore si era rivolto al Tribunale, ottenendo un Decreto ingiuntivo che obbligava il Comune a provvedere al pagamento entro 40 giorni dalla notifica, liquidando anche spese di procedura per Euro 828. Nonostante la chiara esistenza del debito, il Comune ha impugnato il provvedimento ingiuntivo che, con Sentenza del marzo 2012, il Tribunale ha respinto, condannando il Comune al pagamento di ulteriori Euro 5.000 per spese di lite.
La Procura contabile, nell’ottobre 2017, cita in giudizio l’Avvocato del Comune (dipendente), contestando un danno di Euro 7.000: la sua responsabilità “era stata individuata nel non aver espresso parere contrario all’opposizione a Decreto ingiuntivo deliberato dalla Giunta comunale, pur in presenza di una prognosi sfavorevole circa il contenzioso, da lui stesso espresso in precedenza; prognosi confermata dall’esito del giudizio, la cui Sentenza conclusiva aveva evidenziato l’assoluta infondatezza, nel merito, dell’opposizione, fondata su presunti accordi verbali con la Ditta per una composizione transattiva della vicenda, mai formalizzata”.
La Sezione territoriale (Sentenza n. 101/2018) aveva assolto il Dirigente Avvocato comunale, affermando che, “sempre nell’ambito di una ineludibile valutazione ex ante dei fatti, la soccombenza dell’Ente Locale non appariva così assoluta e prevedibile e anche alla luce di quanto sufficientemente e formalmente dedotto nell’atto di opposizione, non si poteva prospettare allora una soccombenza pressoché certa ovvero un ulteriore pregiudizio patrimoniale assolutamente prevedibile. In ogni caso, non può ritenersi che la condotta del convenuto sia connotata da colpa grave, intesa come scriteriatezza e massima negligenza nello svolgimento delle proprie funzioni”. Deve essere esclusa – affermano i Giudici di primo grado – “la presenza, nell’atteggiamento psicologico dell’Avvocato, di quel grado d’intensità, particolarmente qualificato ed esattamente definito quale atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni, di negligenza massima, di deviazione del modello di condotta connesso ai propri compiti, senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza l’osservanza di un minimo grado di diligenza”.
La conclusione dei Giudici territoriali è che “il comportamento del convenuto risponde a criteri di sufficiente ponderazione e razionalità, rilevabili dalla comune esperienza tecnica ed amministrativa sia nelle deduzioni presentate in seguito all’emissione dell’invito a dedurre, ribaditi parzialmente in occasione della pubblica udienza e tutti sostenuti dall’esame complessivo, coordinato e congiunto degli atti e dei documenti di causa”.
Contro tale assoluzione presenta appello il Procuratore regionale, perché a suo avviso la Sentenza impugnata “aveva inquadrato erroneamente la vicenda, ritenendo che essa riguardasse la normale alea delle azioni giudiziarie; in realtà il comportamento dannoso consiste nella valutazione tecnica favorevole dell’Avvocato alla Delibera di Giunta con la quale era stata decisa l’opposizione. L’appellato avrebbe dovuto confermare la prognosi negativa circa le evoluzioni del contenzioso, peraltro emersa nel corso del dibattito consigliare in occasione del riconoscimento del debito fuori bilancio, anche in considerazione all’esonero di responsabilità degli Organi politici nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli Uffici tecnici o amministrativi”.
La Procura in sede di appello sostiene inoltre che l’Avvocato “era pienamente consapevole della pretestuosità dell’opposizione ed aveva dato parere favorevole alla sua proposizione contribuendo all’inutile, dilatoria e costosa, via giudiziaria, poiché l’Ente era comunque tenuto pacificamente al pagamento per l’utilizzo della struttura locata dalla Ditta. Tale atteggiamento era indice di gravissima negligenza professionale, con evidente distorsione della valutazione tecnica circa il fondamento e la convenienza delle iniziative da adottare”.
La conclusione è la condanna del Dirigente di risarcimento del danno per Euro 3.500, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del pagamento del debito alla data di deposito della Sentenza e agli interessi legali da tale ultima data all’effettivo soddisfo.
Sintesi della Sentenza:
La difesa di Dirigente afferma che “egli si era limitato ad esprimere una valutazione di regolarità tecnica, concernente la regolarità della causa e non l’opportunità della scelta; non si trattava, dunque, di un ‘parere’ sul merito dell’esito dell’azione legale, autonomamente deliberata dalla Giunta su impulso dell’Assessore agli ‘Affari legali’. Nel riportare i passi salienti della decisione impugnata, che aveva escluso, sia l’insufficiente ponderazione della causa, sia la colpa grave, l’appellato sottolineava l’infondatezza dell’appello, quantomeno sotto il profilo dell’assenza di ogni negligenza nel suo comportamento. Nel giudizio infatti era emerso che il Dirigente non aveva mai reso alcun parere di opportunità, né aveva mai rassicurato l’Organo politico circa la legittimità, convenienza e opportunità di adozione dell’atto di opposizione. L’appellato non aveva dunque espresso alcun parere di merito favorevole alla Delibera, che era riconducibile alla volontà dell’Assessore al ramo, proponente, e del Sindaco. Del resto, anche un parere contrario non avrebbe potuto escludere un eventuale esito favorevole dell’iniziativa giudiziaria che aveva scontato l’alea insita in ogni giudizio”.
I Giudici di appello affermano che al Dirigente “si contesta unicamente di aver espresso una valutazione favorevole alla proposta dell’Assessore al ramo (‘Affari legali’) ed è pacifico che sia stato tratto a giudizio unicamente nella sua qualifica tecnica di Avvocato e Funzionario del Servizio ‘Affari legali’. Tuttavia, la questione dell’insindacabilità nel merito della scelta di intraprendere la contestata opposizione ha una sua rilevanza, perché tutta l’azione della Procura regionale si basa sull’asserita illogicità, irrazionalità e temerarietà dell’azione giudiziaria, a fronte di un debito certo del Comune e dell’inesistenza di qualsivoglia elemento idoneo a contestare la pretesa della Ditta locatrice della tensostruttura, occupata da terzi oltre il termine contrattuale”.
I Giudici concludono convenendo con la Procura appellante che “la scelta di proporre l’opposizione al Decreto ingiuntivo è stata del tutto illogica ed arbitraria, in presenza dell’esistenza del credito della Ditta derivante dall’occupazione, oltre il termine contrattuale, della tensostruttura locata al Comune e di fatture che l’Ente avrebbe dovuto, ab initio, immediatamente pagare, senza costringere la società ad adire l’autorità giudiziaria. Il Dirigente del Servizio ‘Avvocatura comunale’, Avvocato C., doveva infatti rendere un parere tecnico, attestante la ‘correttezza e la regolarità’ dell’azione amministrativa, che, stante la lettura combinata degli artt. 49 e 147-bis del Tuel, è volto a verificare non soltanto gli aspetti strettamente tecnici ma i fatti e gli interessi coinvolti, fermo rimanendo che la fase della volontà e della scelta è rimessa agli organi elettivi. Del resto, non è dato vedere in che modo possa essere reso un parere legale o comunque di regolarità tecnica relativa alla proposizione di una vertenza giudiziaria se non previa verifica, come detto, dei presupposti non soltanto strettamente processuali (termini di proposizione, decadenza dall’azione, prescrizione del diritto) ma anche in ordine alla prospettiva di successo della medesima iniziativa in base alle prove offerte in giudizio e agli elementi addotti dalla controparte. In tale contesto, infatti, il parere di regolarità tecnica dato dal Capo dell’Avvocatura comunale deve inserirsi nell’ambito degli obiettivi della Pubblica Amministrazione di efficienza, efficacia e economicità del suo agire e quindi nella specie, il parere dell’Avv. C. avrebbe dovuto tener conto di tutti questi elementi che, se adeguatamente osservati e valutati avrebbero dovuto fargli esprimere un netto dissenso circa la proposta di opporsi al decreto ingiuntivo, illustrandone alla Giunta le ragioni, in modo da orientarne l’operato. Un avvocato dell’esperienza come il C. è incorso in grave colpa, perché egli avrebbe dovuto valutare in via autonoma i fatti e senza farsi coinvolgere da rassicurazioni verbali del Sindaco circa l’esistenza di trattative, peraltro meramente verbali e non documentate, con la ditta, né, tantomeno, contare sulla preparazione professionale del Sindaco, anch’egli avvocato: spettava al C. e non al Sindaco infatti esprimere un parere in linea con la fattibilità tecnico-giuridica della causa, mentre il secondo avrebbe potuto rispondere esclusivamente per la responsabilità conseguente all’aver manifestato, unitamente agli altri componenti della Giunta, la volontà di perseguire l’improvvida via giudiziaria di contrasto alle più che fondate ragioni di controparte. Se poi l’Organo elettivo avesse voluto intraprendere comunque la via giudiziaria si sarebbe assunto tutte le sue responsabilità”.
Commento:
Sicuramente sono mancati tutti i controlli interni, sia prima (omesso pagamento delle fatture), che dopo l’emissione del Decreto ingiuntivo ottenuto dal fornitore. L’avvocato, Dirigente del Comune, non ha sufficientemente “evidenziato” al Sindaco (Avvocato pure lui) che l’opposizione al Decreto ingiuntivo non avrebbe portato alcun beneficio, anzi, come è avvenuto, il Comune avrebbe dovuto sostenere delle spese.
I Giudici sono molto critici, anche se riconoscono la notevole e continua professionalità del Dirigente Avvocato comunale.
di Antonio Tirelli