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04/10/2019 - Niente equo compenso per la pubblica amministrazione 

tratto da Italia Oggi - 03 Ottobre 2019
Niente equo compenso per la pubblica amministrazione 
di MICHELE DAMIANI - Italia Oggi - 03 Ottobre 2019
Equo compenso non obbligatorio per la p.a. Il professionista che lavora per il pubblico può «trarre vantaggi di natura diversa in termini di arricchimento professionale». Inoltre, l' equità della paga deve esserci quando la stessa è prevista dal bando; se, invece, l' avviso non prevede un compenso, non è necessario che lo stesso sia equo. È la conclusione a cui è giunto il Tar Lazio nella sentenza n. 03015/2019. Il tribunale ha respinto il ricorso presentato contro un bando del Mef pubblicato lo scorso 27 febbraio (si veda ItaliaOggi del 5 marzo 2019), in cui si ricercavano professionisti di comprovata esperienza per un' attività di consulenza su materie quali diritto bancario, societario e dei mercati finanziari, per la quale non era previsto alcun compenso.
L' incarico aveva una durata biennale e prevedeva la possibilità per il professionista di recedere con un preavviso di 30 giorni. Il ricorso presentato contro il ministero verteva sul mancato rispetto dell' articolo 36 della Costituzione e della norma sull' equo compenso. Secondo il tribunale, però, il ricorso è ammissibile ma infondato. Per prima cosa, la consulenza è stata considerata di carattere occasionale, seppur nell' arco temporale di due anni, perché è prevista nel bando la possibilità di recedere in qualsiasi momento e il preavviso di 30 giorni serve soltanto «a una mera esigenza organizzativa».
Il carattere gratuito della consulenza, per i giudici, appare legittimo: «Deve rilevarsi in proposito che nel nostro ordinamento non si rinviene alcun divieto in tal senso». Inoltre: «Non può ritenersi che la disciplina dell' equo compenso presenti carattere ostativo. Essa deve intendersi nel senso che, laddove il compenso sia stabilito, esso non possa che esser equo». In sostanza, se il bando non prevede un compenso non c' è bisogno che lo stesso sia equo. Per il Tar: «Nulla impedisce al professionista di prestare la propria consulenza senza pretendere ed ottenere alcun corrispettivo in denaro».
Infatti: «Lo stesso può in questo caso trarre vantaggi di natura diversa, in termini di arricchimento professionale legato alla partecipazione ad eventuali tavoli, allo studio di particolari problematiche e altro, nonché quale possibilità di far valere tutto ciò all' interno del proprio cv». «L' equo compenso assomiglia sempre più alla tela di Penelope», commenta il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella. «Quello che fa la politica, la giurisprudenza disfa. Rimaniamo sorpresi davanti alla decisione dei giudici amministrativi laziali». «La formazione non è lavoro», afferma la presidente del Colap Emiliana Alessandrucci, «a maggior ragione perché il bando del Mef a cui si fa riferimento era rivolto a figure di altissima professionalità. Questa sentenza è irricevibile».
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