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26/11/2019 - Pubblicazioni dati ambientali: nuovi obblighi

tratto da publika.it
Pubblicazioni dati ambientali: nuovi obblighi
Domanda
In materia di pubblicazione delle informazioni ambientali, di cui all’art. 40, del d.lgs. 33/2013, è cambiato qualcosa ultimamente?
 
Risposta
Le norme del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (cd Decreto Trasparenza), per ciò che concerne l’articolo 40, rubricato “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali” , non sono state modificate/integrate da alcuna norma di legge, per cui gli obblighi restano quelli disciplinati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 195/2005. Da segnalare, però, ci sono le novità introdotte dall’articolo 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, tutt’ora in fase di conversione.
L’articolo 6, rubricato “Pubblicità dei dati ambientali”, introduce nuovi obblighi di trasparenza per gli enti pubblici e concessionari di servizi pubblici, i quali dovranno rendere noti – nell’ambito degli obblighi di cui all’art. 40, del d.lgs. 33/2013 – anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi soggetti, ai sensi della normativa vigente.
In applicazione di tale disposizione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi, dal 15 aprile 2020), i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità dell’aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico, dovranno pubblicare via web le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.
Come sempre previsto nelle normative in materia di prevenzione e trasparenza, anche il comma 3, del citato articolo 6, ci ricorda che le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Tutti i dati e le informazioni di cui sopra (comma 4) saranno, poi, acquisiti, con modalità telematica, dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il quale provvederà a renderli pubblici attraverso una sezione dedicata e fruibile nel sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, denominata “Informambiente”, anche nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.
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