26/11/2019 - Contrattazione decentrata da chiudere entro l'anno
tratto da Il Sole 24 Ore - 25 Novembre 2019
Contrattazione decentrata da chiudere entro l'anno
di Arturo Bianco - Il Sole 24 Ore - 25 Novembre 2019
Sono ancora molti gli enti in cui la contrattazione decentrata del 2019 è in corso ed in numerosi casi non è addirittura ancora stato costituito il Fondo. Ma la contrattazione dell' anno non può essere effettuata in quello successivo, anzi occorre mettere in discussione la stessa legittimità dei contratti "natalizi". Inoltre la mancata costituzione, con provvedimento formale, del Fondo per la contrattazione decentrata entro l' anno determina pesanti conseguenze per i dipendenti: le risorse di parte variabile vanno infatti in economia al bilancio dell' ente. La costituzione del Fondo, sulla base delle regole contrattuali, non presenta particolari elementi di complicazione. È sufficiente riproporre, per la parte stabile, il Fondo del 2018 con due sole modifiche. La prima è l' inserimento, in deroga al tetto delle risorse per il salario accessorio, di 83,20 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato e determinato in servizio al 31 dicembre 2015.
La seconda è l' inserimento, sempre in deroga al tetto, delle risorse aggiuntive necessarie per sostenere per l' intero anno i maggiori oneri derivanti dal differenziale delle progressioni economiche: le risorse stanziate a questo fine da aprile a fine anno devono cioè, dandone espressamente atto nella relazione illustrativa, essere ricalcolate per l' intero anno. Nella parte variabile si deve ricordare di dare corso alla contrattazione per l' inserimento dello 1,2% del monte salari 1997 e di deliberare l' inserimento di risorse finalizzate a consentire il raggiungimento degli obiettivi, spiegando quali sono le ragioni poste a base della quantificazione. Le difficoltà nella costituzione del fondo sono date dall' applicazione dell' articolo 33 del decreto crescita (Dl 34/2019) nel caso di diminuzione o aumento del personale in servizio rispetto a quello presente al 31 dicembre scorso.
Per le Regioni, in modo molto anodino, il Dpcm attuativo sembra dire che non si deve dare corso al taglio del Fondo in caso di diminuzione del personale in servizio, ma solamente all' aumento nel caso di crescita dello stesso e che le nuove disposizioni si applicano dal prossimo primo gennaio. In attesa del Dpcm per i Comuni, si deve comunque aggiungere che non è chiaro se il vincolo del taglio si applichi anche ai fondi dei dirigenti e delle posizioni organizzative, né in che modo si debba calcolare il personale in servizio. In queste condizioni si può comunque trarre la conclusione che nel Fondo per la contrattazione decentrata del 2019 non si deve dare applicazione a questa disposizione.
La mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo entro l' anno impedisce l' erogazione del salario accessorio, ad eccezione degli effetti che derivano dal principio di ultrattività delle precedenti intese e di quelle indennità disciplinate esclusivamente dal Ccnl: turno, reperibilità e compensi aggiuntivi per le giornate festive. E impedisce anche di utilizzare le risorse di parte variabile, determinandone il trasferimento in economia al bilancio dell' ente, quindi privando il personale di somme loro destinate. Come evidenziato da ultimo dalla delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia 386/2019, la mancata stipula entro l' anno del contratto decentrato impedisce la sua sottoscrizione in una fase successiva.
Nella stipula dei contratti decentrati occorre infine tenere presente un vincolo, che per l' Aran opera già dal 2018: la differenziazione della performance individuale in modo da prevedere un "premio" non inferiore al 30% della quota media individuale dei compensi erogati a questo titolo a vantaggio di una quota limitata di dipendenti. Siamo in presenza di una disposizione che, insieme alla riserva al finanziamento di questa indennità di almeno il 30% della parte variabile del fondo, ha un carattere obbligatorio e non rinviabile.