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25/11/2019 - Scorrimento delle graduatorie di concorsi banditi da altri enti, la magistratura contabile si divide.

riceviamo e pubblichiamo
Scorrimento delle graduatorie di concorsi banditi da altri enti, la magistratura contabile si divide.
di Michele Nico - Responsabile Direzione Aziende speciali e partecipate - Comune di Verona
 
Nel recente periodo si è riscontrato un notevole disorientamento, a livello delle autonomie locali, per l’incertezza dimostrata dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti in ordine all’interpretazione e all’applicazione della disciplina per l’assunzione di personale mediante l’utilizzo di graduatorie relative ad altri concorsi.
Si osserva in primo luogo che la legge 350/2003, in assenza del regolamento interministeriale previsto dalla legge 3/2003, ha stabilito che le amministrazioni “possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”.
La magistratura contabile si è ritrovata coesa nel considerare tale disposto come una norma di principio da applicarsi anche agli enti locali, ma subito dopo si è divisa in ordine al significato e alla portata dell’espressione “previo accordo tra le amministrazioni interessate”.
Secondo le Sezioni di controllo per le Marche (delibera n. 41/2019/PAR) e per la Puglia (delibera n. 89/2019/PAR) un siffatto accordo dovrebbe precedere – e non seguire – l’indizione del concorso, mentre la Sezione Veneta della Corte dei Conti (delibera n. 290/2019/PAR) si è pronunciata in senso contrario a condizione che il Comune interessato, nel decidere di avvalersi delle graduatorie di altri enti, abbia in precedenza determinato con regolamento i criteri di scelta della tipologia di enti con i quali prendere accordi.
Con la legge di bilancio 2019 lo scenario è bruscamente cambiato rispetto al percorso normativo avviato dal 2003, e connotato dal favor legis per l’utilizzo delle graduatorie mediante scorrimento, anche da parte di enti terzi rispetto alla graduatoria.
La svolta del legislatore ha imposto che, a partire dal 1° gennaio 2019, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso gli enti debbano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso (articolo 1, commi 361 e 365 della legge 145/2018).
Tale disposto non prevede, ma neppure esclude, la possibilità di attingere alle graduatorie vigenti dei concorsi banditi prima di tale data.
Dopo la novità legislativa sopra citata, la Sezione Sardegna con delibera 36/2019/PAR si è espressa negativamente in merito alla possibilità prospettata da un Comune di stipulare accordi tra enti, allo scopo di assumere gli idonei mediante lo scorrimento delle graduatorie.
Infatti, il collegio ha ritenuto che la nuova disciplina – per il fatto stesso di prevedere che le graduatorie dei concorsi sono utilizzate “esclusivamente” per la copertura dei posti messi a concorso – impedisca l’utilizzo della graduatoria per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso, sia esso della medesima o di altra amministrazione.
Secondo i giudici, partire dal 2019 lo scorrimento della graduatoria viene limitato alla sola possibilità di attingere ai candidati “idonei” per la copertura di posti che, pur essendo stati messi a concorso, non siano stati coperti o siano successivamente divenuti scoperti nel periodo di permanente efficacia della graduatoria medesima.
Di contro, i giudici della Sezione Marche con delibera n. 41/2019/PAR e della Sezione Liguria con delibera n. 82/2019 hanno sostenuto l’opposto, scrivendo che il divieto di scorrimento vale esclusivamente per le graduatorie formate da concorsi banditi dalla data di approvazione della legge di bilancio 2019, restando intatta la possibilità di poter attingere alle graduatorie precedenti ancora valide.
In definitiva, se gli stessi giudici contabili si contraddicono nel fornire indicazioni agli enti per la gestione di procedure così delicate come quelle poste a presidio del reclutamento del pubblico impiego, ciò significa che il grado di astrusità normativa in materia ha davvero superato ogni limite.
 
 
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