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15/11/2019 - Autonomie, del. n. 25 – Trasporto scolastico

tratto da self-entilocali.it
Autonomie, del. n. 25 – Trasporto scolastico
Pubblicato il 14 novembre 2019

I magistrati contabili della sezione Autonomie, con la deliberazione 25/2019, pubblicata sul sito il 23 ottobre, hanno chiarito che gli enti locali possono coprire finanziariamente il servizio di trasporto scolastico con risorse proprie, nel rispetto degli equilibri di bilancio, qualora sussista un rilevante e motivato interesse pubblico o laddove il servizio debba essere erogato nei confronti di utenti particolarmente disagiati.
La questione di massima era stata sollevata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, e ss.mm.ii.
Come evidenziato dai magistrati contabili, dalla lettura in combinato disposto delle disposizioni dell’art. 117 del TUEL  e degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 63/2017, gli enti locali, nel rispetto degli equilibri di bilancio disposti dalla legge 145/2018 e della clausola d’invarianza finanziaria, possono coprire interamente con risorse proprie  il servizio di trasporto pubblico, ovverosia erogare gratuitamente il servizio, alle categorie di utenti più deboli e disagiati, laddove sussista un rilevante interesse pubblico, e definire un piano diversificato di contribuzione ai costi del suddetto servizio per le famiglie beneficiarie, in base alle diverse situazioni economiche (ISEE) in cui le stesse versano.
I magistrati contabili hanno chiarito altresì che il servizio di trasporto scolastico non può essere qualificato quale trasporto pubblico locale, in quanto privo degli elementi normativi qualificanti, ma bensì servizio pubblico essenziale, posto a garanzia del diritto costituzionale allo studio, la cui mancata fruizione non consentirebbe agli studenti di poter raggiungere la sede scolastica.
Pertanto, secondo i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, gli enti locali possono erogare il servizio di trasporto scolastico mediante pagamento di una quota partecipativa diretta delle famiglie beneficiarie, in base al loro ISEE, o a titolo gratuito per utenti in condizioni di disagio, senza nuovi o maggiori oneri per l’ente locale.
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