Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2019 / Novembre / 14/11/2019 - Quale IVA per di lavori di costruzione di una caserma dei Carabinieri

14/11/2019 - Quale IVA per di lavori di costruzione di una caserma dei Carabinieri

tratto da risponde.leggiditalia.it
Quale IVA per di lavori di costruzione di una caserma dei Carabinieri
La realizzazione di lavori e di opere pubbliche, ai fini IVA, è assoggettata ad una peculiare disciplina, prevedente l’applicazione di aliquote agevolate? In particolare, quale aliquota IVA deve applicarsi in relazione alla fattispecie di "lavori di nuova costruzione di una caserma dei Carabinieri”?
a cura di Angelina Iannaccone
La realizzazione di lavori e di opere pubbliche non risulta essere destinataria di un’organica disciplina, in quanto le fonti normative, in materia di aliquote IVA, sono diverse e disparate. In linea generale, si può affermare che la legislazione prevede, per talune categorie di lavori pubblici, aliquote agevolate. Quindi, occorre verificare l’effettivo oggetto dei lavori da realizzare ed accertare la possibilità di applicare le aliquote agevolate. In linea di sintesi, è possibile distinguere le seguenti categorie di lavori pubblici:
1) Cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. IVA 10% (Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, n. 127-quinquies, 127-sexies). Al riguardo, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 4L. 29 settembre 1964, n. 847, come integrata dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, le opere di urbanizzazione vanno distinte in: - Opere di Urbanizzazione Primaria (a) strade residenziali, b) spazi di sosta e parcheggio (realizzati ai sensi della legge Tognoli - art. 11, L. 24 settembre 1989, n. 122), c) fognature, d) rete idrica, e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, f) pubblica illuminazione, g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, h) spazi di verde attrezzato, i) gli impianti e le opere accessorie funzionali a servizi pubblici di radio, televisione e telefonia (torri, tralicci, ripetitori, stazioni radio-base); - Opere di Urbanizzazione Secondaria (a) asili nido e scuole materne, b) scuole dell’obbligo, c) mercati di quartiere, d) delegazioni comunali, e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi, f) impianti sportivi di quartiere, g) aree verdi di quartiere, h) centri sociali, i) attrezzature culturali e sanitarie, j) oratori ed edifici similari). L’agevolazione compete per tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate anche fuori dal tessuto urbano. Siffatte opere devono presentare e conservare la caratteristica di opere al servizio di un tessuto urbano e devono possedere il requisito essenziale costituito dalla destinazione ad uso pubblico.
2) Cessioni, da imprese che hanno effettuato interventi di urbanizzazione primaria e secondaria. IVA 10% (Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, n. 127-quinquiesdecies, 127 terdecies).
3) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ed energia elettrica da fonte solarefotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie e relativi collettori di adduzione. IVA 10% (Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, n. 127-septies).
4) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere direttamente finalizzate al superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche. IVA 4% (Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, n. 42 ter). L’agevolazione si riferisce a prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto realizzati allo scopo di rendere libertà di accesso e di movimento negli edifici ai portatori di handicap.
5) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all’art. 31, lett. b), L. 5 agosto 1978, n. 457 sugli edifici di edilizia residenziale pubblica. IVA 10% (Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, n. 127-duodecies). Gli edifici su cui si effettuano gli interventi di manutenzione straordinaria, per godere dell’agevolazione, devono avere carattere di: - edifici pubblici, - destinazione abitativa. Per edifici di edilizia residenziale pubblica si intendono alloggi realizzati dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali, dagli IACP e loro consorzi. Le unità immobiliari devono possedere la caratteristica della stabile residenzialità.
Per quanto concerne la costruzione di "caserme”, la vigente normativa, nel suo complesso, prevede l’aliquota agevolata del 10%. La ricostruzione normativa dell’agevolazione (sulla base delle diverse fonti applicabili) risulta essere la seguente:
▪ La parte terza della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, n. 127-quinquies prevede l'applicazione dell'IVA nella misura del 10 per cento anche agli "edifici di cui all'art. 1L. 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni".
▪ Il successivo numero 127-septies) stabilisce che la medesima aliquota del 10 per cento si applica anche alle "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies)".
▪ L'art. 1L. n. 659 del 1961, richiamato dal suddetto n. 127-quinquies), prevede che "le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli artt. 131416 e 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sono estese agli edifici contemplati dall'art. 2, comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35".
▪ Siffatti ultimi edifici (quelli indicati nel richiamato art. 2, comma 2, R.D. 21 giugno 1938, n. 1094) consistono in scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili.
Orbene, per quanto concerne la nozione di "caserme", l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato quanto segue:
a) Una struttura edilizia è qualificabile unitariamente come "caserma" quando la stessa costituisce un comprensorio destinato ad attività addestrative e logistico amministrative nel quadro dello svolgimento delle funzioni di difesa militare dello Stato (Risoluzione 917/1994).
b) Può qualificarsi "caserma" una costruzione eretta per l'abitazione, l'istruzione e l'educazione delle truppe in periodi in cui le stesse non sono direttamente impegnate in attività operative, ma in compiti di addestramento ed altre mansioni genericamente riconducibili alle finalità istituzionali delle forze facenti parte dell'apparato militare dello Stato.
c) Un immobile può considerarsi assimilabile ad una caserma quando presenti caratteristiche strutturali e funzionali analoghe a quelle descritte e non costituisca, invece, un complesso immobiliare da destinare ad uffici (Risoluzione 460547/1987).
La Ris. 13 giugno 2008 n. 243/E, emessa dall’Agenzia delle Entrate, sintetizza in modo mirabile, le argomentazioni ora illustrate, con applicazione dell’aliquota agevolata del 10%, ai sensi della Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, n. 127-septies. Conclusivamente, per la costruzione di nuovi edifici, presentanti le caratteristiche di "caserma”, come ora delineata (punti a-b-c), si applica l’aliquota agevolata del 10%.
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman