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13/11/2019 - Fondo cassa economale: il giudice dei conti indica la corretta voce di contabilizzazione

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Fondo cassa economale: il giudice dei conti indica la corretta voce di contabilizzazione
di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
Dall’esame della relazione redatta dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 1, commi 166e ss., L. 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento al conto consuntivo di un Comune, la Corte dei conti-Veneto, nella delibera 9 ottobre 2019, n. 300/2019/PRSP, richiama l’attenzione dell’Ente su alcune criticità riscontrate, tra cui l’errata contabilizzazione del fondo cassa economale tra le anticipazioni di tesoreria, anziché tra le partite di giro.
Come noto, all’inizio di ogni esercizio finanziario, all’economo viene corrisposto un fondo di anticipazione suscettibile d’integrazione periodica, costituendo a tal fine impegno di spesa su specifici capitoli di bilancio appositamente dedicati. I prelievi dal fondo avvengono per eseguire pagamenti o per la costituzione di una liquidità di cassa, in conformità a quanto disposto dal singolo regolamento dell’ente, e alla fine dell’esercizio finanziario, ovvero a fronte della rendicontazione periodica (di regola trimestrale), il fondo viene reintegrato; la rendicontazione va accompagnata dalle necessarie pezze giustificative e le eventuali somme residue e non utilizzate sono restituite.
L’anticipazione economale trova la sua esatta contabilizzazione, nel bilancio, tra i “Servizi per conto terzi”, secondo quanto previsto dal principio della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale, al punto 7.1 – I servizi per conto terzi e partite di giro - stabilisce che “In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale...”.
Ha errato, quindi, il comune che ha iscritto i movimenti inerenti alla cassa economale alla voce “Anticipazioni da istituto tesoriere” registrandoli, rispettivamente, al titolo VII dell’entrata e al titolo V della spesa.
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