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11/11/2019 - Il Dpcm per l’attuazione delle assunzioni post Decreto Crescita

tratto da gianlucabertagna.it
Il Dpcm per l’attuazione delle assunzioni post Decreto Crescita
10/11/2019
Non so se ci avete fatto caso (le novità sono a volte improvvise e repentine), ma è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre scorso, il Decreto attuativo dell’art. 33 comma 1 del Decreto Crescita. Attenzione: non è quello riguardante i comuni! Si tratta, infatti, delle nuove regole assunzionali per le Regioni. Come sappiamo, però, l’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 è molto simile al comma delle Regioni e quindi possiamo già fare qualche ragionamento ipotizzando quello che potrebbe accadere anche per nel contesto dei Comuni.
Provo a sintetizzare, quindi, il contenuto:
  • si parte dal 2020;
  • sul trattamento accessorio viene detto che: “è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”. Che sarebbe come dire che la norma sembra correlata proprio alle nuove assunzioni previste dal Dpcm e non alla situazione di partenza. Insomma, solo i maggiori ingressi di dipendenti creerebbero l’obbligo di adeguamento del limite;
  • nel concetto di spesa di personale da inserire al numeratore per rapportarlo alle entrate correnti rientrano: impegni di competenza per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’Irap, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;
  • gli enti virtuosi, cioè che stanno al di sotto del valore soglia, potranno aumentare le assunzioni in base ad una percentuale calcolata sulle spese di personale a regime; tale aggregato non rileverà ai fini del “tetto” della media 2011/2013 prevista dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006;
  • gl enti che avranno il rapporto tra spesa di personale e entrate correnti sopra il valore limite individuato per fascia demografica dovranno impegnarsi a raggiungere entro il 2025 lo stesso valore soglia, anche applicando un turn over più basso rispetto all’attuale 100%. Dal 2025 il turn-over scende al 30%.
Ora, vediamo, se davvero verrà approvato il Dpcm anche per i Comuni.
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