Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 26215 del 16/10/2019
Pubblico impiego – presunta condotta antisindacale dell’Amministrazione – Art. 5 comma 2 D.lgs. n. 165/2001 modificato da art. 34 d.lgs. n. 150/2009 – art. 65 d.lgs. n. 150/2009 e sua interpretazione autentica – applicazione
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte d’Appello aveva ritenuto non fondata la domanda della CGIL Funzione Pubblica provinciale di Napoli che lamentava la condotta antisindacale di una ASL la quale, nel predisporre il “Piano annuale pronta disponibilità 2013”, approvato successivamente con delibera, non avrebbe rispettato la procedura di concertazione prevista dall’art. 7 del CCNL 2001 per il personale non dirigenziale del comparto sanità. La Corte territoriale aveva respinto la domanda ritenendo che la suddetta delibera rientrasse nell’ambito degli atti organizzativi per i quali l’art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 34 del d.lgs. n. 150 /2009, prevede unicamente un onere di informazione al sindacato. Avverso tale sentenza il sindacato ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte che lo ha respinto. I giudici hanno infatti ritenuto che, sulla base del disposto dell’ art. 65 del d.lgs. 150/2009, le modifiche introdotte dal decreto stesso trovano immediata applicazione, a differenza di quanto sostenuto dal sindacato, che riteneva invece che l’efficacia delle disposizioni sarebbe stata differita alla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento della entrata in vigore del decreto; conseguentemente all’atto della predisposizione del piano annuale la Asl avrebbe ancora dovuto applicare la procedura di concertazione. I giudici della Suprema Corte, a conclusione di un lungo e approfondito excursus, chiariscono invece che le nuove regole di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 150/2009, trovano applicazione fin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 stesso e respingono il ricorso.
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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza n. 26615 del 18/10/2019
Pubblico impiego – retribuzione di posizione - valutazione della amministrazione – natura discrezionale e conseguente insindacabilità – divieto di intenti discriminatori o ritorsivi – principio di diritto
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte accoglie il ricorso presentato dall’Università del Salento avverso la pronuncia della Corte territoriale che aveva condannato l’amministrazione al pagamento, in favore della responsabile della Biblioteca Interfacoltà, della retribuzione di posizione per gli anni dal 2000 al 2003 nella misura massima, e quella di risultato nella misura massima del 30% della retribuzione di posizione, ritenendo insufficiente e non giustificata la bassa graduazione della valutazione attribuita alla dipendente. I giudici accolgono il ricorso e rinviano alla Corte territoriale indicata che dovrà procedere ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato: <<la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia d'incarico prevista dall'art. 62 del CCNL 9.8.2000 per il personale del comparto università ha natura discrezionale e non può essere sindacata nel merito dal giudice perché in sede giudiziale il controllo è limitato al rispetto delle regole procedimentali e dei parametri valutativi nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o di ritorsione e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli. In tali casi il dipendente può reagire all'inadempimento dell'amministrazione esercitando l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, o domandando il risarcimento del danno, perché il giudice non può sostituirsi al datore di lavoro nell'espressione del giudizio ed attribuire il punteggio negato, salva l'ipotesi in cui lo stesso datore abbia limitato la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati>>.
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Corte dei conti
Sezione regionale controllo Lombardia n. 356/2019
Enti locali - Fusione Comuni – Limite di spesa per il personale
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili in relazione ai limiti di spesa stabiliti per una amministrazione locale, costituita dalla fusione di due Enti, evidenziano che: “In riferimento alla spesa del personale, l’art.1, comma 450, della legge n. 190/2014 riserva agli enti nati per fusione un limite di cinque anni di non applicabilità di alcuni vincoli relativi alle assunzioni, fermo restando però il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio”.
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