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07/11/2019 - Annullamento della procedura di contestazione di abusi edilizi e ordine di demolizione - mancata comunicazione di avvio del procedimento

tratto da risponde.leggiditalia.it
Annullamento della procedura di contestazione di abusi edilizi e ordine di demolizione - mancata comunicazione di avvio del procedimento
L'ufficio tecnico di questo Comune riceve continue richieste di annullamento della procedura di contestazione di abusi edilizi e ordine di demolizione, fondate su mancata comunicazione di avvio del procedimento, insufficiente motivazione, mancata identificazione degli immobili (es. dati catastali) ecc... Quali formalità occorre seguire per evitare ricorsi?
a cura di Simone Chiarelli
L'abusivismo edilizio è una delle "piaghe" nazionali tanto da costituire una parte cospicua della giurisprudenza amministrativa (in questo senso i precedenti a disposizione costituiscono una buona base di riferimento).
Come noto l'art. 31 del Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 prevede che "Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo ... ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto ... Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita".
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire vari aspetti che si sintetizzano (rinviando per il dettaglio alle massime relative):
- essendo un'attività vincolata non è indispensabile la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241), o meglio la sua mancanza non determina illegittimità del procedimento e del relativo provvedimento finale;
- è condizione necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate anche in mancanza di una descrizione dell'immobile sotto il profilo degli estremi catastali o altri riferimenti (indirizzo e civico);
- allo stesso modo non rileva sotto il profilo della legittimità l'omessa od imprecisa indicazione dell'area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico;
- non è necessario l'accertamento della responsabilità del destinatario dell'ingiunzione in quanto l'abuso edilizio rileva ex se, quale elemento oggettivo;
- il provvedimento conclusivo non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico che ne impongono la rimozione atteso che lo stesso ha natura vincolata.
Ovviamente si suggerisce, nei limiti del possibile, di procedere a comunicazione di avvio e fornire adeguata motivazione in relazione ai vari punti, ricordando comunque che in base alla citata giurisprudenza la loro carenza (ed in taluni casi omissione) non ha effetto sulla legittimità degli atti. In questo senso potrà essere data risposta alle richieste di autotutela degli interessati.
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