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05/11/2019 - Documento di valutazione dei rischi della Polizia Locale non accessibile ai sindacati e ai dipendenti

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Documento di valutazione dei rischi della Polizia Locale non accessibile ai sindacati e ai dipendenti
di Roberto Rossetti - Funzionario di Polizia Locale
Una sigla sindacale, in qualità di organizzazione rappresentativa di parte dei componenti il Corpo di Polizia Locale ed un rappresentante della RSU interna, chiedono di accedere ai contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi adottato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro), ma il Comandante prima, il Difensore Civico interno poi, negano tale possibilità, quest'ultimo rigettava il ricorso, ritenendo che l'istanza poteva provenire solo dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. n) ed o), D.Lgs. n. 81/2008) e non da altri soggetti in quanto non legittimati.
Contro tale diniego i richiedenti propongono ricorso al TAR sostenendo che il loro diritto di accesso fosse legittimo in quanto rappresentanti di organizzazione sindacale del personale assegnato al Corpo di Polizia Locale, che fra i propri compiti istituzionali, annovera anche quello di informarsi e vigilare sulle condizioni di lavoro dei dipendenti nonché sulla valutazione e sulla prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa svolta ed, inoltre, di aver motivato l'istanza, ai sensi della normativa sull'accesso civico ex D.Lgs. n. 33/2013, sottolineando la richiesta fosse stata legata alla perdurante vacanza della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (figura ordinariamente deputata ad avere contezza del citato DVR).
A sostegno delle proprie tesi i contendenti si richiamano alla giurisprudenza; la parte ricorrente sostiene la prevalenza della disciplina generale dell'accesso ai documenti amministrativi prevista dalla L. n. 241/1990 e, al limite, di quella sul cd. "accesso civico", di cui al D.Lgs. n. 33/2013, mentre l'amministrazione intimata sostiene la specialità della disciplina prevista, per il Documento di Valutazione dei Rischi, dal D.Lgs. n. 81/2008.
Il Collegio giudicante ritiene meritevole di tutela la disciplina speciale della disciplina del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, che prevede la specifica competenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, cui corrispondente l'obbligo del datore di lavoro di consegnargli copia del DVR, come previsto dall'art. 18, lett. n) "consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute" ed o) "consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento […] il documento è consultato esclusivamente in azienda", nonché dall'art. 50, comma 4 "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento […] " e 6 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008.
Quest'ultima norma prevede che il RLS è tenuto al rispetto della privacy e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
Tale competenza esclusiva deriva dalla particolare natura del documento de quo, che presenta profili di tale delicatezza che neppure è prevista la legittimazione all'accesso del singolo dipendente, bensì solo del rappresentante dei lavoratori. Il fatto che quest'ultimo non sia stato ancora nominato, non giustifica una modifica delle competenze previste dalla legge, ma solo la necessità, per le parti, di attivarsi per far eleggere la sopradetta figura.
Se l'unico soggetto legittimato ad accedere al DVR è il RLS, la richiesta di accesso di altre persone non può essere accolto, ai sensi della L. n. 241/1990.
Il Collegio ritiene che neanche il ricorso alle norme previste per l'accesso civico, di cui al D.Lgs. n. 33/2013, consenta agli istanti di entrare in possesso del DVR del Corpo della Polizia Locale, in quanto, sotto il profilo dell'accesso civico "semplice" il documento de quo non rientra tra gli atti a pubblicazione obbligatoria, mentre, se si qualifica l'istanza come accesso civico "generalizzato", l'accesso allo stesso non è ugualmente consentito, perché non sussistono le finalità indicate dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, come evidenziato dalla difesa "…favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento della funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuoverne la partecipazione al dibattito pubblico…", senza contare la potenziale causa ostativa prevista dall'art. 5-bis, comma 1, lett. a), per il quale l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica e l'ordine pubblico.
In questi termini il ricorso è respinto.
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