05/11/2019 - Appalti pubblici: le soglie comunitarie per lavori e servizi nel 2020 e 2021
tratto da giurdanella.it
Appalti pubblici: le soglie comunitarie per lavori e servizi nel 2020 e 2021
Dall'1 gennaio 2020 sono in vigore le nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici: per la prima volta in 10 anni le soglie sono ribassate
Le soglie per la “rilevanza europea” di appalti, servizi e forniture a partire dal gennaio 2020, valide per il biennio 2020 e 2021.
Rispetto ai valori validi nel biennio tra il 2018 e il 2019, le soglie per la “rilevanza europea” degli appalti viene rivista al ribasso, per la prima volta dal 2010.
Mentre il legislatore italiano liberalizza parzialmente gli affidamenti sottosoglia, tale soglia viene alzata dalla Commissione europea, riducendo parzialmente l’effetto delle novità del Decreto “Sblocca-cantieri”, moficando l’art. 35 del Codice Appalti.
In considerazione delle recenti modifiche, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
Per i lavori e le concessioni
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5.350.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni (in precedenza euro 5.548.000);
Per i servizi e le forniture
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214.000 euro per gli appalti di servizi e le forniture (in precedenza euro 221.000)
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139.000 euro se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali (quelle indicate dall’allegato III del Codice Appalti) (in precedenza euro 144.000).
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428.000 euro per il caso particolare di servizi e forniture nei settori speciali e nel settore della difesa (in precedenza euro 443.000)
Così hanno disposto i Regolamenti della Commissione 1827/2019 (concessioni) 2019/1828 (settori ordinari), 2019/1829 (settori speciali) 2019/1830 (difesa e sicurezza) del 30 ottobre 2019, pubblicato il 31 ottobre in Gazzetta europea, che modifica la direttiva 2014/24/UE.
Tali modifiche regolamentari, in vigore dal 1° gennaio 2020, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, dunque non necessitano di alcuna procedura di recepimento. Le nuove soglie sostituiscono integralmente quelle vigenti in precedenza.