27/03/2019 - Liti fiscali: i tributi affidati all'estero possono essere rottamati
Liti fiscali: i tributi affidati all'estero possono essere rottamati
27/03/2019
Per i Comuni, l'adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali deve essere effettuata entro il 1° aprile. Non coinvolgendo però le definizioni sulle controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali quando emesse in base agli accertamenti notificati e non impugnati. L'Istituto per la finanza e l'economia locale (Ifel) ha emesso una nota di approfondimento per chiarire questo punto, a cui ha allegato una proposta riportante uno schema di delibera e di regolamento (adottabile in base all'articolo 6, DL 119/2018, convertito dalla legge 136/2018).
Siamo quindi alla seconda versione della definizione agevolata riguardante le liti fiscali, che si rivela più interessante della prima (art 11, DL 50/2017), grazie ad una "rottamazione" che non si limita a comprendere le sanzioni e gli interessi di mora, ma include anche il tributo secondo una percentuale correlata al grado e all'esito del giudizio. Con una dilazione in 20 rate mensili (massime) è previsto per gli importi superiori a 1.000 euro.
Il chiarimento dell'Ifel si concentra soprattutto sul termine ultimo concesso ai Comuni per l'adesione alla definizione agevolata, che si è spostato da domenica 31 marzo 2019 (come indicato dalla legge) a lunedì 1 aprile 2019. Le liti arrivate davanti alla giurisdizione tributaria rientrano in quelle definibili se pendenti in ogni stato e grado del giudizio, si trovano quindi escluse quelle riguardanti il Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap), il cui potere di decisione è nelle mani del giudice ordinario. Se la sentenza è già passata in giudizio alla data di approvazione del regolamento comunale, allora non sarà possibile aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali.
Con la nuova definizione che comprende soltanto alle controversie con oggetto gli "atti impositivi", si è chiarito anche qual è il perimetro delle liti definibili, che ne è risultato più dettagliato rispetto a quello presente nel DL 50/2017. Quindi, non può rientrare nelle controversie definibili, una lite che si è instaurata avverso un'ingiunzione di pagamento il cui atto presupposto sia un avviso di accertamento notificato e non impugnato. Così come non rientrano nelle liti definibili quelle controversie instaurate avverso cartelle di pagamento, anche se il Comune è parte del processo e non solo l'agenzia delle Entrate e Riscossione. Se l'entrata tributaria non è gestita direttamente dall'ente impositore allora la definizione è applicabile, come stabilito dall'articolo 6, DL 119/2018.
Articolo di Loris Pecchia