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27/03/2019 - Disponibilità di una sede nel territorio comunale: è requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione

tratto da entilocali-online.it

Disponibilità di una sede nel territorio comunale: è requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione

26 Mar, 2019

QUI Consiglio di Stato  n. 605 del 24 gennaio 2019

Nella Sentenza n. 605 del 24 gennaio 2019 del Consiglio di Stato, la questione controversa riguarda un appalto per l’affidamento del “Servizio di riparazione, manutenzione e revisione di automezzi” del Comune. Più nel dettaglio, i Giudici chiariscono che è illegittima la clausola del bando di gara che richiede alle Imprese partecipanti la disponibilità di un’Officina ubicata nel territorio dell’Ente Locale come requisito di ammissione alla partecipazione. Tuttavia, i Giudici specificano che la clausola è illegittima, in quanto sproporzionata e distorsiva del principio di concorrenza tra Imprese, poiché il richiedere il possesso di un’Officina ubicata nel territorio Comune, sin dalla data di presentazione dell’offerta e come requisito di ammissione, di fatto equivale a riservare la gara alle sole Imprese che già operano nel territorio, in palese violazione delle disposizioni comunitarie. Inoltre, i Giudici osservano che il rapporto, nell’ambito dell’art. 95, tra il comma 3 (che disciplina i casi di esclusivo utilizzo del generale criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali v’è quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4 (casi di possibile utilizzo del residuale criterio del minor prezzo, tra i quali v’è quello dei servizi ripetitivi e non aventi natura tecnica), è di specie a genere. Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 (servizi ad alta intensità di manodopera) sussiste un obbligo speciale di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, a differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal “Codice”, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall’entità dello sforzo motivazionale dell’Amministrazione.

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