25/03/2019 - Sanzioni per gli amministratori che non inviano il prospetto spese di rappresentanza
Sanzioni per gli amministratori che non inviano il prospetto spese di rappresentanza
25/03/2019
Il controllo sulla gestione dei Comuni si è fatto sempre più stringente negli ultimi anni, e non accenna ad allentare la presa, al fine di assicurarsi che le attività degli enti pubblici siano sempre a norma. Un condotta che ha costretto le amministrazione ad adempimenti sempre più pressanti, al fine di provare la regolarità del proprio operato e della spesa del denaro pubblico.
In linea con questo, non sorprende la deliberazione n 42/2019 emessa dalla Corte dei Conti Campania in cui conferma che se il prospetto delle spese di rappresentanza(sancito dall'articolo 16, comma 26, DL 138/2011, in seguito convertito dalla legge 148/2011) non viene inviato, i giudici contabili potrebbero legittimamente trovare pregiudizievole la presenza di eventuali irregolarità nell'esercizio della spesa. Hai fini dell'esercizio sanzionatorio, quindi, la mancata adozione di iniziative idonee potrà essere oggetto di valutazione.
In primo luogo è bene ricordare l'articolo 16, DL 138/2011, comma 26, in cui si attesta che "le spese di rappresentata sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto". Viene poi data disposizione affinché il citato prospetto venga trasmesso all'apposita Sezione regionale di Controllo. inoltre, entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto, l'ente dovrà pubblicarlo sul proprio sito.
Di base non sono previste sanzioni per il mancato invio del prospetto, ma la Corte ha portato all'attenzione come questa mancanza porti in conseguenza l'impossibilità di accertare in maniera chiara e funzionale se l'ente sia passibile di irregolarità nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza. Per questo motivo una sanzione non è possibilità da escludersi. Si tratta di un passaggio da non prendere alla leggera, perché rischia di estendere l'applicazione del sistema sanzionatorio contabile, a carattere principalmente punitivo, come previsto dal testo unico all'articolo 148, che di suo va ad affiancarsi al tradizionale sistema punitivo basato sul risarcimento danni.
Un'interpretazione che aumenta le responsabilità degli amministratori degli enti locali, perché stando al comma 4 del citato articolo 148 sono in caso di inadeguato metodo di controllo interno si irroga "agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di 5 fino ad un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione".
Articolo di Gianluca Galli