25/03/2019 - Obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 per un consigliere comunale residente all’estero
Delibera numero 196 del 13 marzo 2019
Oggetto: Obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 per un consigliere comunale residente all’estero
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Vista la legge 5 luglio 1982, n. 441 «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la propria delibera dell’8 marzo 2017, n. 241 «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»
Considerato in fatto
Con nota prot. n. 87699 del 24.10.2018 il Segretario generale- RPCT- del Comune di OMISSIS ha chiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito alla sussistenza dell’obbligo per un consigliere comunale residente all’estero e iscritto all’AIRE di comunicare, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, la dichiarazione dei redditi presentata all’estero, non essendo lo stesso obbligato a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche.
Ritenuto in diritto
L’art. 14, co. 1, lett. f) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 dispone per i titolari di incarichi politici la pubblicazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal medesimo decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi acconsentano. Le richiamate dichiarazioni includono anche la dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche.
La ratio della previsione normativa che sottopone a pubblicazione la dichiarazione dei redditi dei titolari di incarichi politici è quella di rendere conoscibile il dato relativo alle retribuzioni da essi percepite e non vengono certamente in rilievo i profili fiscali che a tale dichiarazione si collegano.
In questa prospettiva, l’Autorità ritiene che il dato letterale delle disposizioni della legge 441/1982, cui l’art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 rinvia al fine di identificare l’ambito oggettivo delle informazioni inerenti i titolari di incarichi politici da rendere pubbliche, non vada inteso in senso restrittivo e tassativo.
Il riferimento testuale operato dall’art. 2 della legge 441/1982 alla “dichiarazione dei redditi” va interpretato come relativo non solo e non tanto al documento contabile con cui il cittadino contribuente comunica al fisco le proprie entrate, quanto al contenuto informativo dello stesso.
Per questo motivo l’Autorità ritiene che i redditi da lavoro percepiti dal titolare di un incarico politico, anche qualora non soggetti a tassazione in Italia, siano oggetto di dichiarazione ai fini di trasparenza, ai sensi dell’articolo 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013.
A voler ritenere diversamente si determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento fra titolari di incarichi politici unicamente in considerazione del diverso regime fiscale cui sono sottoposti i loro redditi.
Tutto ciò premesso e considerato
Delibera
- Di ritenere che i redditi percepiti da un consigliere comunale residente all’estero, anche qualora non soggetti a tassazione in Italia, siano assoggettati all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in cui il consigliere riveste la carica, in virtù di quanto disposto dall’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013. Le dichiarazioni sono pubblicate secondo le modalità indicate dall’Autorità nella delibera dell’8 marzo 2017, n. 241 «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016».
Il presente provvedimento è trasmesso all’istante e pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 21 marzo 2019
Il Segretario Maria Esposito