25/03/2019 - Noleggio con conducente autovetture: dopo la riforma della legge nazionale arriva la Circolare esplicativa
Noleggio con conducente autovetture: dopo la riforma della legge nazionale arriva la Circolare esplicativa
di Michele Deodati - Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale
Con la in materia di trasporto pubblico di persone non di linea, il Ministero dell'Interno è intervenuto per definire un primo indirizzo operativo che possa garantire l'uniforme applicazione sul territorio delle norme di settore, come modificate dalla L. n. 12 del 2019. I non pochi elementi di complessità introdotti con le nuove norme, richiedono infatti chiarimenti applicativi a favore degli operatori.
Il percorso normativo
La Circolare si sofferma innanzitutto a ricostruire la tormentata evoluzione conosciuta dal settore NCC, costellata di riforme mancate e infiniti rinvii.
La L. n. 21 del 1992 è stata oggetto di modifiche e integrazioni ad opera dell'art. 29, comma 1-quater, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, la cui effettiva entrata in vigore, tuttavia, era stata prorogata attraverso l'emanazione di successive norme sino al 31 marzo 2010. E' toccato al D.L. 25 marzo 2010, n. 40, in luogo di una ulteriore proroga, disporre l'emanazione di un decreto interministeriale che disciplinasse la materia al fine di impedire pratiche di esercizio abusivo o irregolare del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. Ma anche questo provvedimento non ha mai visto la luce, e il termine per la sua emanazione era stato prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2018.
Con il D.L. n. 135 del 2018 assistiamo al momento di svolta: è stato abrogato l'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, che a sua volta aveva sospeso l'efficacia delle modifiche introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, D.L. n. 207 del 2008 sino al 31 marzo 2010. Sempre il D.L. n. 135 del 2018 ha abrogato anche l'art. 3, comma 2, D.L. n. 73 del 2010, che demandava al decreto interministeriale di cui sopra la disciplina della materia.
Per effetto delle intervenute abrogazioni, le modifiche alla L. n. 21 del 1992 introdotte dall'art. 29 comma 1-quater, D.L. n. 207 del 2008, sono oggi pienamente vigenti. Tuttavia, per effetto della L. n. 12 del 2019, di conversione del D.L. n. 135 del 2018, alcune norme della L. n. 21 del 1992 sono state ulteriormente rivisitate.
Le caratteristiche del noleggio con conducente
Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica predeterminata che avanza apposita richiesta per una prestazione a tempo e/o viaggio. La circolare tiene a precisare che il trasportato deve essere individuato e comunque nominativamente noto al committente prima dell'inizio del servizio.
Il nuovo art. 3, comma 1, L. n. 21 del 1992, ha adeguato la normativa alla prassi e all'evoluzione del mercato dovuta al progresso tecnologico. La richiesta di prestazione avanzata dall'utenza, oltre che presso la rimessa, può adesso essere avanzata anche presso la sede del vettore e con strumenti tecnologici. Con questa norma, la Circolare ricorda che è stato definitivamente stabilito con legge quanto già era stato considerato lecito dal Consiglio di Stato con Parere del 23 dicembre 2015, n. 03586. L'innovazione tecnologica incontrata dal settore del trasporto ha determinato la diffusione di diverse piattaforme on line che agevolano l'incontro tra domanda e offerta del servizio di trasporto di passeggeri non di linea, con effetti positivi sulla dinamica dei prezzi e sulla qualità del servizio.
Nuove regole per sede e rimessa
Il vettore che svolge servizio di noleggio con conducente deve avere la sede operativa e almeno una rimessa all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Le rimesse possono dunque essere più di una, ma almeno una deve essere situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. La disponibilità di ulteriori rimesse è però circoscritta al territorio della stessa provincia o area metropolitana a cui appartiene il Comune che ha rilasciato il titolo, e deve essere comunicata al Comune nel cui territorio è situata la rimessa.
In forza di queste modifiche, il servizio di noleggio con conducente potrà essere organizzato con maggiore flessibilità. Nel regime precedente, il vettore poteva ricevere la richiesta solo presso la sede e lo stazionamento doveva avvenire presso l'unica rimessa, ubicata necessariamente nel comune che aveva rilasciato l'autorizzazione. Con la nuova disciplina, invece, potendo disporre di più rimesse ubicate in comuni diversi, il vettore può stazionare in luoghi differenti, per quanto all'interno della provincia, o città metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Questo regime non vale per tutti i territori: in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale. In questo caso, dunque, il vettore potrà disporre di altre rimesse ubicate all'interno di tutto il territorio regionale.
La circolare chiarisce che le disposizioni relative alla sede e alla rimessa possono essere oggetto di diversa regolamentazione sulla base di accordi nell'ambito dei rapporti tra Stato e Regioni in sede di Conferenza Unificata. L'intesa doveva essere raggiunta entro il 28 febbraio 2019. Tuttavia, il termine non può ritenersi perentorio e non esclude la possibilità di interventi successivi.
Regole particolari vigono per quanto riguarda l'inizio e la fine del servizio presso le rimesse. Nell'ipotesi di prenotazione di più servizi consecutivi, il nuovo art. 11, comma 4, L. n. 21 del 1992 prevede che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per Sicilia e Sardegna valgono le deroghe già menzionate.
La Circolare non manca di rilevare che la norma inerente l'obbligo di iniziare e finire il servizio presso la rimessa vada letta alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 12 del 2019, che consentono al vettore di disporre di altre rimesse ubicate in altri comuni della provincia o dell'area metropolitana in cui si trova il comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Vale inoltre la deroga introdotta all'art. 11, con il comma 4-bis: l' inizio di un nuovo servizio di noleggio con conducente potrà avvenire senza il rientro in rimessa a condizione che sul foglio di servizio siano registrate, sin dalla partenza dalla rimessa per il primo servizio, altre prenotazioni con partenza o destinazione nella provincia o area metropolitana in cui si trova il comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Dopo il primo viaggio, con destinazione sia all'interno che all'esterno della provincia o area metropolitana, il successivo servizio, regolarmente registrato sul foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa, potrà:
a) iniziare nella provincia o area metropolitana e finire ovunque;
b) iniziare fuori dalla provincia o area metropolitana, ma finire nella provincia o area metropolitana;
c) iniziare e finire nella provincia o area metropolitana.
E così per tutti i successivi servizi. Per le autorizzazioni rilasciate in territori della Sicilia o della Sardegna, le partenze e le destinazioni dei servizi prenotati oltre il primo, quando registrati sul foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa, potranno ricadere sull'intero territorio delle rispettive regioni, e dunque, i successivi servizi dovranno iniziare e finire all'interno della regione stessa.
Ma esiste anche un'ulteriore ipotesi di deroga rispetto al luogo di inizio di un singolo servizio di noleggio con conducente. Per due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione e quindi fino al 13 febbraio 2021, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, potrà essere fatto da un luogo diverso dalla rimessa, quando il servizio è svolto in virtù di un contratto concluso per iscritto con data certa (PEC, raccomandata con avviso di ricevimento, firma digitale, ecc.) entro 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè il 13 febbraio 2019. E pertanto, la deroga non opera per i contratti conclusi in data successiva al 29 gennaio 2019 ovvero se il contratto esibito non ha data certa e regolare registrazione. La registrazione può avvenire anche successivamente alla conclusione del contratto, fermo restando l'obbligo della data certa non successiva al 29 gennaio 2019. La deroga è applicabile solo se la conferenza unificata non abbia deliberato diversamente in merito alle rimesse che il titolare dell'autorizzazione può avere in altri comuni della provincia o area metropolitana. Se sarà deliberato diversamente, non sarà possibile usufruire della deroga sino al 13/02/2021, viceversa, si potrà usufruire della deroga sino al 13/02/2021 e iniziare una singola corsa da luogo diverso rispetto a dove è situata la rimessa.
Le due ipotesi di deroga sono naturalmente diverse. Nel caso da ultimo descritto, la deroga si applica solo ad un singolo servizio quando il vettore non ha fatto rientro alla rimessa ma è rimasto nel posto dove doveva iniziarlo. In sostanza, fatto salvo quanto sarà previsto dalle disposizioni relative al foglio di servizio elettronico che saranno emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non è richiesto che il servizio sia preventivamente registrato sul foglio di servizio. Infatti, nelle more dell'istituzione del foglio di servizio elettronico, per usufruire di questa deroga è sufficiente che sia esibito un contratto in forma scritta con data certa che può essere portato a bordo del veicolo o tenuto presso la sede o la rimessa dell'impresa. In tale ultimo caso, gli organi di controllo hanno sempre facoltà di chiederne l'esibizione ai sensi dell'art. 180, comma 8, Codice della Strada.
Sosta dei veicoli in servizio NCC
Il comma 3 dell'art. 11, L. n. 21 del 1992, modificato dall'art. 29, comma 1-quater, D.L. n. 207 del 2008, prevede che i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono sostare nelle rimesse a disposizione dell'utenza. Rispetto al testo previgente, lo stazionamento deve essere fatto esclusivamente all'interno della rimessa, mentre in precedenza, stante un divieto generico di sosta sul suolo pubblico, di fatto era consentito sostare in un'area privata diversa dalla rimessa.
In coerenza con tale principio, si prevede anche un divieto di sosta in posteggio di stazionamento, e quindi in attesa di prenotazione, per le sole autovetture nei comuni dove è esercito il servizio di taxi. In merito, occorre precisare che il divieto di sosta previsto dalla norma per le sole autovetture non consente di considerare legittima in ogni caso la sosta in posteggio di stazionamento di altri tipi di veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente, in quanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della medesima legge, è previsto l'obbligo di stazionamento all'interno della rimessa per tutti i tipi di veicoli adibiti a tale servizio. In deroga ai divieti sopraindicati, l'art. 11, comma 4-ter introdotto dalla L. n. 12 del 2019, ha previsto che vi sia possibilità di sostare sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. Quindi tra un servizio e l'altro, il vettore può sostare sul suolo pubblico invece che in rimessa se deve aspettare un cliente per il quale ha già una prenotazione che, naturalmente, come abbiamo visto più sopra, dovrà risultare dal foglio di servizio con annotazione precedente alla partenza dalla rimessa.
Foglio di servizio nell'attività NCC
Con la L. n. 12 del 2019 entra in scena lo specifico obbligo per il conducente in servizio NCC di compilare e conservare a bordo del veicolo il foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche dovranno essere stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno da adottare entro il 30 giugno 2019. Nelle more dell'emanazione del citato decreto, il foglio elettronico deve essere sostituito da una versione cartacea dello stesso, numerato progressivamente nelle singole pagine da compilare, con i medesimi elementi essenziali previsti per quello elettronico. Nel periodo transitorio si potranno utilizzare i moduli già in uso presso i comuni che hanno regolamentato la materia, integrati con le informazioni richieste dalle nuove disposizioni richiamate, ove mancanti.
Il conducente è inoltre obbligato a depositare di copia autentica del foglio di servizio presso la rimessa. Per facilitare le operazioni di controllo, la Circolare offre un'indicazione sulle modalità di compilazione del figlio di servizio cartaceo, ritenendo che ciascun servizio debba essere annotato su una singola pagina numerata e di conseguenza non potranno essere riportati più servizi in un'unica pagina. Il mancato rispetto di tale previsione, tuttavia, se sono state adempiute tutte le altre formalità obbligatorie, non potrà essere oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 85, Codice della Strada.
L'originale del foglio di servizio cartaceo deve essere tenuto a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni ed esibito a richiesta degli organi di controllo. Nel caso dopo la prima prestazione il conducente ne esegua un'altra che non sia stata prenotata precedentemente alla prima partenza ma abbia inizio da una rimessa diversa in legittima disponibilità, la copia conforme del foglio di servizio in cui è registrata la nuova prestazione dovrà essere lasciata presso quest'ultima rimessa, e gli originali conservati a bordo del veicolo.
Quando invece il conducente, avvalendosi della deroga che prevede l'iscrizione di più servizi, inizi un nuovo servizio senza fare rientro nella rimessa, nel foglio di servizio cartaceo dovranno essere annotate, prima della partenza dalla prima rimessa, anche le nuove prestazioni, e la copia conforme del foglio di servizio dovrà essere lasciata nella prima rimessa.
La conformità della copia del foglio di servizio cartaceo da lasciare presso la rimessa, dovrà essere attestata dal conducente che l'ha prodotta attraverso la sottoscrizione che, evidentemente, dovrà essere presente anche sul foglio di servizio originale.
Sostituzione alla guida
La possibilità di essere sostituiti alla guida, è stata estesa anche ai titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. La sostituzione in caso di assenza per malattia, invalidità o sospensione della patente è ora diventata condizione necessaria per il mantenimento della licenza o autorizzazione, con la conseguenza che sul titolare incombe l'obbligo di attivarsi per individuare un sostituto che garantisca l'esecuzione del servizio per tutta la durata dell'assenza.
Sanzioni
L'apparato sanzionatorio per il servizio NCC è materia regolata, a diversi livelli, da leggi dello Stato e da norme regionali o comunali. Inoltre, in virtù delle disposizioni dell'art. 7-bis, D.Lgs. n. 267 del 2000, possono essere previste sanzioni anche per la violazione dei regolamenti comunali di esercizio delle predette attività.
L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente o di taxi senza autorizzazione o licenza è punito dagli artt. 85 ed 86, CDS. Gli artt. 85e 86, Codice della Strada prevedono anche sanzioni amministrative anche per chi, pur essendo titolare di regolare autorizzazione o licenza, viola:
a) le prescrizioni imposte dai titoli autorizzativi;
b) le altre norme di esercizio in vigore.
Per individuare correttamente tale ultima tipologia di violazioni, la Circolare considera che le norme di esercizio dell'attività sono previste, innanzitutto dalla L. n. 21 del 1992 e, in attuazione di essa, da leggi regionali e da regolamenti comunali. Pertanto, può verificarsi che siano rilevati comportamenti illeciti in ambiti in cui possa esistere concorso di violazioni amministrative tra norme del Codice della Strada e le altre norme citate. Fatta salva la verifica dell'eventuale ricorrenza di violazioni di norme in vigore a livello locale, sono certamente riconducibili alle sanzioni previste dagli artt. 85 e 86, Codice della Strada le violazioni previste dalla L. n. 21 del 1992come di seguito indicate:
- divieto di sosta delle autovetture sul suolo pubblico in posteggio di stazionamento, quindi in attesa delle prenotazioni, nei comuni in cui è esercito il servizio di taxi;
- obbligo di stazionare all'interno della rimessa a disposizione dell'utenza, nei comuni in cui non sia esercito il servizio di taxi e il comune non abbia autorizzato la sosta nelle aree pubbliche destinate al servizio di taxi;
- obbligo di stazionare all'interno della rimessa a disposizione dell'utenza per i veicoli non soggetti a immatricolazione (velocipedi e veicoli a trazione animale), nei comuni in cui non sia esercito il servizio di taxi;
- divieto di sosta fuori dalle aree pubbliche destinate al servizio di taxi, nei comuni in cui non sia esercito tale servizio e il comune abbia autorizzato la sosta in queste aree;
- divieto di accettare prenotazioni in luogo diverso dalla sede o dalla rimessa, salvo l'impiego di dispositivi telematici;
- obbligo di iniziare e terminare il servizio presso la rimessa di cui il vettore dispone legittimamente, salvo la deroga prevista dall'art. 11, comma 4-bis;
- obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio.
L'art. 11-bis, L. n. 21 del 1992, introdotto dall'art. 29, comma 1-quater, D.L. n. 207 del 2008, ha previsto uno specifico regime sanzionatorio nei confronti dei conducenti di taxi e di veicoli in servizio di noleggio con conducente che non rispettano le disposizioni degli artt. 3 e 11, L. n. 21 del 1992.
Normativa transitoria: stop alle autorizzazioni
Oltre alle indicazioni transitorie descritte più sopra per quanto riguarda l'uso del foglio di servizio cartaceo in attesa del decreto che disciplinerà quello digitale, tra le norme transitorie di maggiore importanza si ricorda la sospensione fino al completo funzionamento del registro nazionale delle imprese di trasporto persone, del rilascio di autorizzazioni per i servizi di noleggio con conducente tramite autovettura, motocarrozzetta o natante. Restano escluse dal blocco le autorizzazioni relative a NCC con velocipedi e veicoli a trazione animale.
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