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25/03/2019 - Inosservanza di obblighi vaccinali ed esclusione dalla scuola dell'infanzia

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Inosservanza di obblighi vaccinali ed esclusione dalla scuola dell'infanzia

di Paolo Carbone - Avvocato

La tematica degli obblighi vaccinali e le implicazioni che derivano sull'accesso alle scuole dell'infanzia risulta di particolare interesse e attualità, non solo tra gli operatori del diritto, ma anche nel dibattito politico e sociale e trova ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa e nelle reti sociali.

Il conflitto tra queste due posizioni giuridicamente rilevanti ha portato ad un intervento normativo assai recente, rappresentato dal D.L. 7 giugno 2017, n. 73 convertito con L. 31 luglio 2017, n. 119, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".

In particolare, l'art. 1, commi 1 e 2 individua gli obblighi vaccinali e, al comma 4, stabilisce le misure sanzionatorie in cui incorrono i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari in caso di inosservanza di tali obblighi, vale a dire l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Tuttavia, non incorrono nella predetta sanzione i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, "a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età".

L'inosservanza degli obblighi vaccinali ha altresì dei riflessi sull'ammissione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole per l'infanzia, atteso che la presentazione della documentazione di ottemperanza agli obblighi vaccinali costituisce requisito di accesso, come previsto dall'art. 3 del medesimo D.L. n. 73 del 2017.

Dunque, il legislatore, a fronte di due interessi contrapposti, quali il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia (si badi bene, quindi, non scuola dell'obbligo) e il diritto alla salute pubblica, ha inteso privilegiare quest'ultimo, anche a tutela di quei minori che, per particolari situazioni patologiche, non hanno la possibilità di vaccinarsi.

Sulle disposizioni normative in questione ha già avuto modo di intervenire la Corte Costituzionale che con sentenza n. 5 del 2018 ha respinto due separati ricorsi della Regione Veneto. In relazione ai profili oggetto del presente esame, la Consulta, nel ritenere non fondate le censure di illegittimità costituzionale ex art. 117 Cost., ha affermato il principio per cui le disposizioni in materia di iscrizione e adempimenti scolastici "mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno o addirittura (per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione".

Naturalmente, proprio a fronte della sensibilità del tema nell'ambito sociale, e tenuto conto del quadro normativo, l'instaurazione di contenziosi non si è dunque fatta attendere.

Recentemente, è stata adottata l'ordinanza, resa in sede di giudizio cautelare, del TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. II, 23 febbraio 2019, n. 41, con la quale il Giudice amministrativo era chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento di diniego al servizio educativo per la scuola dell'infanzia. Nella fattispecie, i genitori, all'atto dell'iscrizione avevano presentato all'Ufficio Scolastico la formale richiesta della ASL competente della richiesta delle vaccinazioni obbligatorie, documento alternativo al certificato vaccinale, ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 73 del 2017. Tale documentazione, tuttavia, ai sensi dell'art. 3 comma 1, "la presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione.".

Trattasi dunque di un documento provvisorio che consente ai genitori (o equiparati) la possibilità di effettuare una pre-iscrizione del minore, ma che deve essere seguito dalla presentazione dei veri e propri certificati di vaccinazione entro il termine di iscrizione, pena l'impossibilità di accedere alla struttura scolastica.

Ebbene, il Giudice amministrativo ha respinto l'istanza cautelare, sul presupposto dell'assenza di fumus boni iuris, "atteso che le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito di accesso alla scuola dell'infanzia e, quindi, la mancata effettuazione delle stesse, in disparte le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 1 comma 4 D.L. n. 73 del 2017, preclude la frequenza della scuola da parte dei minori non vaccinati secondo le previsioni del calendario ministeriale vaccinale".

Parimenti insussistente è stato ritenuto il periculum in mora, sotto un duplice profilo. Da una parte è stata ribadita la preminenza del diritto alla salute rispetto a quello della frequenza della scuola d'infanzia. Dall'altra è stata respinta anche l'ulteriore argomentazione sostenuta dai ricorrenti secondo la quale la mancata ammissione del bambino alla scuola d'infanzia determinerebbe un pregiudizio economico nei confronti della madre derivante dalla ridotta capacità di svolgere la propria attività lavorativa a cagione della necessità di accudimento della bambina esclusa dalla scuola. Ebbene, secondo il Giudice amministrativo, anche in tale prospettiva tale pregiudizio è recessivo a fronte del preminente interesse pubblico alla tutela della salute della collettività e della comunità scolastica e a fronte dell'interesse della stessa bambina non vaccinata che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura (sul punto richiamando anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 258/1994).

Da notare che l'ordinanza del TAR Abruzzo oggetto del presente esame, si pone sulla medesima linea di altre pronunce giurisprudenziali intervenute in precedenza sul tema, tra le quali risulta degna di nota la sentenza TAR Campania n. 97/2019. In questa vicenda, il Giudice Amministrativo aveva in un primo momento accolto la domanda cautelare dei genitori avverso il diniego di ammissione del bambino alla scuola dell'infanzia, sul presupposto che l'ASL Napoli non aveva comunicato ai genitori l'iter vaccinale. Nel merito, è stata dichiarata cessata la materia del contendere in quanto nel frattempo l'anno scolastico si era concluso (!!!). Tuttavia, è interessante la pronuncia in punto spese legali "in quanto la vicenda processuale dimostra che questa Sezione ha consentito la frequenza al minore, ma lo ha fatto in sede cautelare e nell'esclusivo interesse del minore stesso, dovendosi rilevare che non vi è stata, da parte della Scuola, un'attività ostruzionistica o abnorme, in quanto il mancato completamento delle vaccinazioni nel termine di legge e una poco chiara programmazione/comunicazione dell'iter vaccinale hanno certamente condizionato i contenuti del provvedimento impugnato, che in sé non è da considerarsi illegittimo al punto da imporre una condanna alle spese dell'Amministrazione".

Trattasi dunque di tematica assai delicata e che certamente darà origine ad una molteplice casistica giurisprudenziale.

TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. II, 23 febbraio 2019, n. 41

Art. 3DL 7 giugno 2017, n. 73 (G.U. 7 giugno 2017, n. 130)

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