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20/03/2019 - Tempo tuta: deve essere retribuito ove qualificato da eterodirezione

tratto da self-entilocali.it

Tempo tuta: deve essere retribuito ove qualificato da eterodirezione

Pubblicato il 19 marzo 2019


 

Il tempo tuta, ovvero il tempo occorrente ai lavoratori per compiere le operazioni di vestizione o svestizione propedeutiche all’espletamento della prestazione, deve essere ricompreso nell’ambito dell’orario di lavoro (e quindi va retribuito) ove qualificato da eterodirezione.

In assenza di eterodirezione, tali operazioni si configurano come atti di diligenza preparatoria all’esecuzione della prestazione e, come tali, esulano dall’orario di lavoro e dal connesso diritto alla retribuzione.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione civile, Sezione lavoro, nell’ordinanza n. 5437 del 25 febbraio 2019, con la quale è stato ribadito che, al fine di valutare se il tempo occorrente per le operazioni di vestizione o svestizione debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica distinguendo l’ipotesi in cui tale operazione, con riguardo al tempo ed al luogo, sia soggetta al potere di conformazione del datore di lavoro dall’ipotesi in cui, per l’assenza di eterodirezione, le operazioni di vestizione e svestizione si configurino come atti di diligenza preparatoria all’esecuzione della prestazione (Cass. n. 9215/2012).

La Corte ha inoltre specificato quando è possibile parlare di eterodirezione con riferimento alle predette operazioni, chiarendo che l’eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina d’impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento.

Nel caso di specie è stata riconosciuta l’eterodirezione del datore di lavoro in considerazione del fatto che il regolamento aziendale stabiliva l’obbligo di conservazione degli indumenti da lavoro presso la sede aziendale, all’interno dell’armadietto personale assegnato a ciascun lavoratore nello spogliatoio e che era pacifico il divieto di far uso di tali indumenti al di fuori del luogo di lavoro.

Oltre a ciò, dal regolamento relativo all’utilizzo dell’orologio marcatempo si desumeva che tali operazioni dovevano avvenire prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita.

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