21/03/2019 - Dirigenza pubblica: non automaticità della retribuzione di risultato
Dirigenza pubblica: non automaticità della retribuzione di risultato
Inserito il 20 marzo 2019
Dovrebbe essere scontato, tuttavia esistono anche ricorsi giurisdizionali nei quali si è cercato di affermare l’automaticità (e predeterminazione) della “retribuzione di risultato“, argomentando su un suo collegamento con la componente “retribuzione di posizione“, che attiene invece alla funzione svolta dal dirigente in un’amministrazione.La Corte di Cassazione si è definitivamente pronunciata con la sentenza n. 2462 dello scorso 31 gennaio 2018 per la non automaticità della retribuzione di risultato. Vedi qui sotto il testo, nel quale è affermato fra l’altro: “la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione, mentre la retribuzione di risultato corrisponde all’apporto dal dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione”.
QUI Corte di Cassazione – Sentenza 31 gennaio 2018, n. 2462
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 gennaio 2018, n. 2462 Enti locali – Retribuzione di risultato – Natura obbligatoria e vincolante di tale indennità – Non sussiste – Voce retributiva subordinata ad una determinazione, da effettuarsi solo a seguito della definizione, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno – Qualifica dirigenziale – Apporto in termini di produttività o redditività della prestazione – Ricorso non “autosufficiente” – Denuncia in sede di legittimità della violazione o falsa applicazione dei soli contratti ed accordi collettivi accordi nazionali