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20/03/2019 - Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 marzo 2019

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 marzo 2019

di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni

La Giurisprudenza Consultiva

PERSONALE E PREVIDENZA

- Poiché il limite ex art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, dev'essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale, ciò che rileva non è l'omogeneità settoriale dei valori di riferimento, ma la finalità generale d'inclusione, nell'ambito del tetto citato, di tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale.

Corte dei conti-Puglia, delibera 21 febbraio 2019, n. 27

- Per "spesa sostenuta per detto personale nel 2016" (di cui all'art. 35-bis, Decreto sicurezza) il riferimento da considerare è quello del rendiconto 2016, da cui enucleare la spesa reale, effettivamente sostenuta dall'ente per tale personale; nelle spese di personale va considerata la retribuzione lorda inclusi i contributi sociali ed esclusi gli emolumenti non obbligatori.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 22 febbraio 2019, n. 52

- Con riferimento alle modalità di calcolo dei "resti assunzionali", la Sezione rinvia al principio enunciato dalla Sezione delle Autonomie n. 25/SEZAUT/2017/QMIG, secondo cui "i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini". Si evidenzia, in particolare, che la capacità assunzionale maturata nel triennio precedente secondo le regole all'epoca vigenti, ma non utilizzata in tutto o in parte, rappresenta i cosiddetti resti assunzionali, che integrano spazi finanziari maturati che si sommano alla prima, individuati secondo il principio di diritto enunciato nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG. Le norme sopravvenute rilevano esclusivamente ai fini della determinazione della capacità assunzionale di competenza e non incidono sulle situazioni già definite, ancorché astrattamente, sotto un diverso, precedente, regime normativo. La Sezione rinvia, infine, al principio di diritto di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 28/SEZAUT/2015/QMIG.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 26 febbraio 2019, n. 60

- In ordine al quesito se "con la spesa delle assunzioni …sia possibile superare il limite previsto dall'art. 1, commi 557 e 562L. 27 dicembre 2006, n. 296", la Sezione ritiene che ove la legge non abbia espressamente derogato alle suddette disposizioni, le stesse continuano ad applicarsi in quanto i vincoli sulla spesa di personale, introdotti con la norma, costituiscono principio di coordinamento della finanza pubblica per il raggiungimento di obbiettivi strategici. Il valore di "norma di principio" dell'art. 1, comma 557L. n. 296 del 2006, è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale, la quale ha chiarito che i vincoli imposti dal legislatore statale all'incremento dell'aggregato "spesa di personale" costituiscano princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 27 febbraio 2019, n. 61

- Il reclutamento derivante da obilità volontaria è "neutro" ed irrilevante per la disciplina del turn-over solo se proveniente da altri enti sottoposti a vincoli assunzionali (e non anche se l'ente cedente non lo è); per contro non costituisce mai cessazione in "uscita", per l'ente cedente, il quale, quindi, non può computare la spesa correlata all'unità ceduta per il calcolo del budget di future assunzioni, anche se la cessione è effettuata verso enti non sottoposti a vincoli assunzioni. Alla luce di queste considerazioni dunque, se da un lato l'art. 35D.L. n. 113 del 2018, amplia le facoltà di assunzione in termini di budget per il personale di polizia municipale, facendo riferimento alla spesa sostenuta nel 2016, non per questo interviene a modificare i criteri di fondo individuati per il calcolo dei risparmi di spesa e, dunque, non modifica le linee di principio consolidate d'interpretazione che disciplinano il rapporto tra mobilità volontaria e limiti delle facoltà assunzionali, nell'ambito del più ampio quadro degli equilibri di finanza pubblica. Il fatto poi che tale budget sia espresso in termini di valore assoluto di spesa (2016) e non di percentuale di turn over (nella fattispecie di fatto sarebbe il 100% rispetto al 2016), non implica che vengano a modificarsi i criteri di definizione del turn over stesso e in definitiva il significato ormai consolidato di cessazioni dal servizio ai fini del coordinamento e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 28 febbraio 2019, n. 83

- Il giudice dei conti supporta il Comune richiedente a superare le difficoltà interpretative ed applicative delle norme che disciplinano le facoltà assunzionali, attività queste ultime rese ancora più complicate a seguito del passaggio dell'Ente, avvenuto nel 2013, alla disciplina del patto di stabilità.

Corte dei conti-Molise, delibera 4 marzo 2019, n. 24

Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali

CONTABILITA' E CONTROLLI

- Programmazione dei controlli della Sezione delle Autonomie per l'anno 2019.

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 4 febbraio 2019, n. 3/SEZAUT/2019/INPR

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Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman