Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2019 / Marzo / 20/03/2019 - La definizione agevolata delle liti pendenti dei tributi locali: le indicazioni dell'IFEL

20/03/2019 - La definizione agevolata delle liti pendenti dei tributi locali: le indicazioni dell'IFEL

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

La definizione agevolata delle liti pendenti dei tributi locali: le indicazioni dell'IFEL

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

L'art. 6D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ha introdotto e disciplinato la definizione agevolata delle liti pendenti dei tributi erariali. Ha previsto, altresì, la sua applicazione ai tributi degli enti territoriali. L'IFEL con la nota del 5 marzo scorso spiega come adattare ai tributi locali la disciplina prevista per i tributi erariali. Alla nota è allegato uno schema di Regolamento comunale ed uno schema di Delibera di approvazione.

La norma di riferimento. L'art. 6D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dall'art. 1L. 17 dicembre 2018, n. 136, stabilisce la definizione agevolata delle controversie tributarie. Nei primi commi disciplina la definizione dei tributi erariali. Al comma 16(l'ultimo) dispone che "Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

La facoltà dell'ente. La definizione non è automatica: l'ente può decidere o meno di introdurla nel proprio sistema normativo.

La deliberazione. Nel caso in cui l'ente vuole aderire alla definizione agevolata dovrà adottare una apposita deliberazione di Consiglio comunale. Ad avviso dell'IFEL, data la necessità di normare gli indispensabili adattamenti di una norma pensata per i tributi erariali, la forma più appropriata appare quella di un regolamento.

Termine per deliberare. Il termine, che ha natura perentoria è domenica 31 marzo 2019, che slitta al 1° aprile 2019.

Le controversie definibili. Possono essere definite le controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in Cassazione e a seguito di rinvio). Possono essere definite le controversie relative al Canone di pubblicità(che ha natura tributaria). Non possono essere definite le controversie del Canone di occupazione del suolo pubblico(che non ha natura tributaria).

Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 119 del 2018(il 24 ottobre 2018) e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo è fissato al 31 maggio 2019, non è intervenuta pronuncia definitiva.

Per i tributi erariali è prevista la sospensione di tutti i termini di impugnazione che scadono nel periodo 24 ottobre 2018-31 luglio 2019. Ad avviso dell'IFEL tale sospensione non opera negli stessi termini per il Comune. Il periodo di sospensione per le controversie comunali dovrà infatti decorrere dalla data di esecutività della delibera che approva la definizione delle liti fino al 31 luglio 2019.

Gli atti impositivi definibili e non definibili. La definizione è limitata alle controversie aventi ad "oggetto atti impositivi". Per "atto impositivo" debba intendersi qualsiasi atto con il quale il Comune ha avanzato la propria pretesa impositiva con l'indicazione del quantum da recuperare, rimanendo esclusi solo gli atti di riscossione successivi alla notifica di atti di accertamento autonomamente impugnabili. Pertanto:

- non potrà essere oggetto di definizione, in linea di principio, la controversia instaurata avverso un'ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639 del 1910, il cui atto presupposto sia un atto di accertamento notificato e non impugnato; non potranno essere definibili, in linea di principio, le controversie instaurate avverso cartelle di pagamento, anche nell'ipotesi in cui sia parte del processo non solo l'Agenzia delle entrate-Riscossione, ma anche il Comune; non possono essere oggetto di definizione le liti riguardanti i dinieghi, taciti o espressi, al rimborso di tributi comunali.

- sono definibili, tra gli altri, tutti gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto l'omesso, tardivo o insufficiente pagamento dell'Ici, dell'Imu e della Tasi; possono essere definibili le controversie che hanno ad oggetto l'impugnazione di atti di imposizione che non hanno la forma dell'atto di accertamento. Ad esempio, potranno essere definibili i contenziosi avverso avvisi bonari Tari, o solleciti di pagamento.

Ente locale e suo ente strumentale

Nel comma 16, innanzi visto, si dispone che le controversie definibili sono quelle "in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale". Si ritiene che l'applicazione della disposizione in commento possa essere estesa a tutti i casi in cui oggetto della controversia sia un'entrata tributaria comunale, anche se non gestita direttamente dall'ente impositore o da un suo ente strumentale.

Tra gli enti strumentali, rientrano le società in house dei Comuni che risultano affidatarie dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali. Si ritiene di poter estendere la possibilità di regolamentazione anche con riferimento alle controversie relative alla Tares/Tari che vedono come parte la società di gestione dei rifiuti alla quale il Comune ha affidato la gestione, la riscossione e l'accertamento della tassa comunale. Ad identica conclusione si perviene anche nell'ipotesi in cui il Comune abbia affidato la gestione, riscossione ed accertamento ad un Concessionario iscritto all'albo, in quanto tale soggetto si sostituisce all'ente locale.

Gli effetti della definizione. Le controversie possono essere definite "a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio", o dal soggetto che vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La domanda deve essere presentata per ciascuna controversia autonoma, ossia distintamente per ogni controversia relativa a ciascun atto impugnato. L'adesione comporta la non debenza delle sanzioni e di tutti gli interessi, mentre la quantificazione dell'imposta dovuta dipende dallo stato in cui si trovava la controversia e dall'esito delle sentenze già emesse alla data del 24 ottobre 2018. Il Regolamento comunale dovrà obbligatoriamente attenersi alle stesse previsioni, non essendo possibile ampliare o restringere le riduzioni previste dalla normativa.

L'IFEL nella nota, a questo proposito, fa un'ampia casistica.

Il perfezionamento della definizione. La definizione si perfeziona con la presentazione di un'apposita domanda di definizione, su modello predisposto dal Comune, da presentare entro il 31 maggio 2019, nonché col pagamento degli importi dovuti, ovvero della prima rata, entro lo stesso termine. Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La normativa prescrive la presentazione di una distinta domanda, esente da bollo, per ciascuna controversia autonoma, intendendosi per tale quella relativa a ciascun atto di accertamento. Pertanto, in caso di ricorso cumulativo avverso cinque atti di accertamento, occorrerà presentare cinque distinte domande di adesione.

Nel caso in cui l'importo dovuto per una singola domanda sia superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Si ritiene che, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il Comune possa prevedere condizioni diverse di rateizzazione, ma solo in senso più favorevole per il contribuente, risultando, ad esempio preclusa una riduzione del periodo di rateizzazione. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

A differenza della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, per la definizione della lite non è previsto l'invio di alcuna comunicazione contenente l'importo da pagare, ma solo la notifica dell'eventuale diniego. L'importo da corrispondere è quindi in autoliquidazione, e ciò lo si desume dal fatto che la domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 ed entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento dell'intero importo dovuto, se non superiore a 1000 euro, oppure della prima rata, se superiore al predetto importo. In altri termini, la definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con la trasmissione della domanda e il pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019.

La sospensione delle controversie. L'art. 6, comma 10 dispone che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni relative alla definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. Mentre per le liti riguardanti l'Agenzia delle entrate la norma autorizza fin da subito il contribuente a chiedere la sospensione del processo fino al 10 giugno 2019, altrettanto non può dirsi per le controversie comunali, per le quali occorrerà aspettare l'adozione della delibera comunale, perché solo con essa si avranno "controversie definibili" in materia di tributi comunali, fermo restando la possibilità del contribuente di avanzare al giudice tributario una richiesta di rinvio a data successiva al 31 marzo 2019, al fine di verificare l'eventuale approvazione del regolamento comunale.

Quanto detto influisce anche sulla previsione del comma 11, il quale dispone che per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, che scadono dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019. Come già evidenziato in precedenza, per i tributi comunali la sospensione dei termini di impugnazione vale dalla data di esecutività della delibera comunale fino al 31 luglio 2019.

Il diniego della definizione. Il Comune dovrà notificare l'eventuale diniego della definizione entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite: la Commissione tributaria provinciale, regionale, o la Corte di Cassazione.

Nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Nota 5 marzo 2019, IFEL;

Art. 6D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (G.U. 23 ottobre 2018, n. 247)

archiviato sotto:
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman