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19/03/2019 - Responsabilità solidale tra enti esproprianti

tratto da giustizia-amministrativa.it

Responsabilità solidale tra enti esproprianti

Risarcimento danni – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione sine titulo – Amministrazione committente dell’opera e soggetto affidatario – responsabilità solidale – Sussiste.

          Per l’illecito consistente nell’occupazione di immobile sine titulo sussiste la responsabilità solidale per il risarcimento del danno tra l’amministrazione pubblica committente dell’opera ed il soggetto (pubblico o privato) al quale, unitamente alla realizzazione dell’opera, sia stata affidata, in virtù di delega anche il potere di gestire, in nome e per conto del delegante, il procedimento espropriativo e di emanare il decreto di espropriazione (1).

 

(1) Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1870; id. 27 febbraio 2009, n. 4817; id. 7 luglio 2008, n. 18612.

Ha chiarito la Sezione che nel caso sottoposto al suo esame, in cui ricorre un illecito consistente in occupazione sine titulo di un immobile per mancata emanazione del decreto di espropriazione, non può esservi alcun dubbio, alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza, in ordine alla sussistenza della responsabilità dei soggetti pubblici (ANAS e Ministero); e ciò, in concreto, perché:  per un verso, hanno certamente conservato il potere di vigilanza e controllo sull’operato del proprio delegato Autostrade Centro Padane, di modo che rispondono, ex art. 2043 c.c. e 40 c.p., (anche) per il comportamento omissivo di questo in quanto causativo di danno; per altro verso, stante la cessazione di efficacia della concessione, ANAS in particolare ha riassunto su di sé l’esercizio del potere espropriativo, in tal modo tenendo direttamente il comportamento omissivo fonte di responsabilità.

A ciò va ulteriormente aggiunto che, anche in presenza di un rapporto concessorio (pur se previsto per legge), resta sempre fermo il potere/dovere di vigilanza dell’amministrazione concedente sull’attività del concessionario, con particolare riguardo all’esercizio di poteri pubblici da parte di questi. E ciò in quanto l’amministrazione è pur sempre il soggetto cui è attribuita la titolarità del potere espropriativo in ragione del principio di legalità, di modo che restano sempre fermi (essendo irrilevanti in tal senso disposizioni convenzionali di segno diverso) i suoi poteri di vigilanza e controllo, i quali possono spingersi fino alla revoca (sanzionatoria) della concessione. Il che comporta, anche in queste ipotesi, una necessaria verifica della eventuale sussistenza della responsabilità per culpa in vigilando.

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