19/03/2019 - Escluso il pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per gli amministratori locali lavoratori autonomi nei Comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti
Escluso il pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per gli amministratori locali lavoratori autonomi nei Comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti
E. Cuzzola (La Gazzetta degli Enti Locali 18/3/2019)
QUI Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Calabria, delib. n. 23/2019
L’art. 86, commi 1 e 2, del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) dispone che “1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. (…). 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico”.
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Secondo la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Calabria, delib. n. 23/2019, i Comuni inferiori a 10mila abitanti non sono tenuti al versamento contributivo, dal momento che il comma 1 dell'art. 86 del TUEL espressamente prevede il limite della popolazione superiore ai 10mila abitanti perché possa ritenersi operativo l’obbligo relativo.