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16/03/2019 - I Comuni beneficiari del contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

I Comuni beneficiari del contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

Con decreto interdipartimentale del Ministero dell'interno del 6 Marzo 2019 sono stati determinati i Comuni beneficiari del contributo, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Le norme di riferimento. Il comma 853 dell'art. 1L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) stabilisce che al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018- 2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974L. 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. Nel comma successivo (l'854) è disposto che i comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi. Infine, il comma 855, stabilisce che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, per l'anno 2019, entro il 31 ottobre 2018 con decreto del Ministero dell'interno.

Il decreto interdipartimentale. Con il decreto interdipartimentale e i relativi allegati sono stabilite le regole al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2019.

Le richieste di contributo. Nell'allegato n. 1 al decreto sono riportate le istanze trasmesse dai comuni entro il termine perentorio del 20 settembre 2018, per l'assegnazione del contributo per l'anno 2019. Nello stesso allegato sono comprese le richieste escluse dalla procedura di attribuzione del contributo, e quindi inammissibili, per le motivazioni ivi indicate.

Nell'allegato n. 2 al decreto sono riportate le richieste di contributo ritenute ammissibili. L'entità delle richieste ammissibili è pari ad euro 4.212.061.455,87, superiore all'entità del fondo stanziato.

I comuni beneficiari del contributo. Nell'allegato n. 3 al decreto sono indicati i Comuni a cui sono assegnati, per l'anno 2019, contributi pari a euro 297.326.250,90 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Si dispone, altresì, che al Comune di Monterosso Calabro è assegnato, per il 2018, un contributo pari a 700.000 euro per la realizzazione dell'intervento richiesto. Questo Comune era stato erroneamente escluso dall'assegnazione dei contributi per l'anno 2018.

Affidamento lavori. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data del 6 marzo 2019. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito.

Il monitoraggio. Il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP".

La Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno con il comunicato dell'8 marzo 2019 richiama l'attenzione degli enti beneficiari del contributo, sulle prescrizioni riguardanti l'affidamento dei lavori ed il monitoraggio degli interventi.

La erogazione del contributo. Il Ministero dell'interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari per una quota pari al 20 per cento entro il 28 febbraio 2019, per una quota pari al 60 per cento entro il 31 maggio 2019, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

La rendicontazione. I comuni destinatari dei contributi che ottemperano agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di monitoraggio, innanzi visto, sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute.

I ribassi d'asta ed economie. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo al collaudo. Eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio sono recuperate.

L'assegnazione delle risorse disponibili. Qualora non si proceda all'erogazione in favore dell'ente assegnatario dell'intero contributo assegnato o di una parte di esso, per rinuncia da parte dello stesso ente oppure in esito al mancato affidamento dei lavori le risorse rimaste disponibili sono assegnate ad altri Comuni beneficiari individuati mediante scorrimento della graduatoria relativa all'anno in cui è stata presentata l'istanza. A tal fine, i termini previsti dal decreto per l'erogazione dei contributi e per l'affidamento dei lavori decorrono dalla data di comunicazione al nuovo beneficiario dell'avvenuta assegnazione del contributo, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Comunicato 14 marzo 2019 del Ministero dell'interno (G.U. 14 marzo 2019, n. 62)

D.M. 6 marzo 2019 del Ministero dell'interno (G.U. 9 marzo 2019, n. 58)

Allegato 1, D.M. 6 marzo 2019 del Ministero dell'interno (G.U. 9 marzo 2019, n. 58)

Allegato 2, D.M. 6 marzo 2019 del Ministero dell'interno (G.U. 9 marzo 2019, n. 58)

Allegato 3, D.M. 6 marzo 2019 del Ministero dell'interno (G.U. 9 marzo 2019, n. 58)

Art. 1, comma 853L. 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.)

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