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18/03/2019 - Clausola sociale per riassorbimento del 50% del personale . Legittimità

tratto da giurisprudenzappalti.it

Clausola sociale per riassorbimento del 50% del personale . Legittimità

Scritto da Roberto Donati 15 Marzo 2019

E’ legittima la clausola che obbliga i concorrenti alla conferma di almeno il 50% del personale già impiegato nell’appalto?

Il Tar Lazio, Roma, Sez. III bis , 15 marzo 2019 , n.3479 stabilisce che questa clausola è legittima.

Il ricorso presentato contestava, tra le altre, la clausola avente valore escludente  che obbligava i concorrenti alla conferma e utilizzo in servizio di almeno il 50% degli operatori già operativi.

Il Tar Lazio rigetta per due ordini di motivi.

In primo luogo ricorda che  la stessa giurisprudenza richiamata a sostegno da parte ricorrente (CS, sez.III, n.3471/2018)  afferma che la clausola sociale è costituzionalmente e comunitariamente legittima solo se non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall’impresa uscente, in violazione dei principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di concorrenza.

In secondo luogo evidenzia che nella fattispecie in esame l’obbligo di cui alla contestata clausola riguardava non tutti gli operatori uscenti ma unicamente il 50% degli stessi.

Alla luce dell’applicazione concreta delle recenti Linee Guida ANAC  n.13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019 ) la Sentenza risulta essere particolarmente significativa.

Le Linee Guida n.13 si limitano infatti ad affermare che : l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario.

E proseguono affermando che Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).

La Sentenza del Tar Lazio  provvede invece a quantificare  ( legittimandolo ) almeno un limite minimo di obbligo di riassorbimento del personale dell’appaltatore uscente .

Pertanto essa rappresenta un precedente a cui le stazioni appaltanti potranno fare riferimento ,in particolare per gli appalti pluriennali di servizi ad alta intensità di manodopera.

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