14/03/2019 - Affidamento diretto e principio di rotazione: come scavarsi la fossa…
Affidamento diretto e principio di rotazione: come scavarsi la fossa…
Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 12 marzo 2019, n. 521
Scritto da Elvis Cavalleri - 12 Marzo 2019
Affidamento diretto e principio di rotazione:
Una stazione appaltante ha indetto la procedura ex articolo 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016, svolta tramite RDO sulla piattaforma SINTEL, per l’affidamento, secondo il criterio del minor prezzo, del servizio di sorveglianza sanitaria e attività del medico competente (e già prevedere un criterio di aggiudicazione per un affidamento diretto non è cosa buona e giusta).
La ricorrente contesta gli esiti della gara, sostenendo che – in applicazione del principio di rotazione degli inviti – la società controinteressata, in quanto gestore uscente del servizio, non avrebbe dovuto essere invitata alla gara;
Secondo Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 12 marzo 2019, n. 521 il ricorso è “manifestamente fondato, tenuto conto, da un lato, che il principio di rotazione, fissato dall’articolo 36 D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti sotto soglia (quale, per l’appunto, l’appalto in esame), mira a evitare il crearsi di posizioni di rendita anticoncorrenziali e a consentire, di contro, l’apertura del mercato agli operatori più ampia possibile (cfr., T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza n. 320/2018), e, dall’altro lato, che il Comune non ha manifestato negli atti di gara le ragioni che l’avrebbero indotto a derogare al principio invitando anche il gestore uscente (cfr., T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII, sentenza n. 3086/2017)“.
Sotto altro profilo poi il Collegio ritiene irrilevante il fatto che nemmeno la ricorrente avrebbe potuto partecipare alla gara, essendo anch’essa stata invitata alla gara che aveva assegnato il precedente contratto “considerato, infatti, che oggetto del presente giudizio è la legittimità della ammissione alla gara della controinteressata e non anche della ricorrente, e che l’accoglimento del ricorso determinerebbe l’annullamento della aggiudicazione a favore della prima classificata e non il travolgimento dell’intera gara”.
Infine il TAR, non ritiene rilevante nemmeno la circostanza, che alla procedura “sono stati inviati oltre mille operatori economici, con la conseguenza che, in realtà, si tratterebbe di una procedura aperta; considerato, infatti, che – secondo quanto emerge documentalmente – gli operatori economici invitati in larga appartengono a settori merceologici non compatibili e risultano non idonei a rendere la prestazione oggetto dell’appalto (tra cui, esemplificativamente, architetti e ingegneri, carrozzerie e autofficine, geometri e studi tecnici, imprese di catering e fiorerie), tanto è varo che a presentare offerta sono stati solamente quattro concorrenti“.