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14/03/2019 - Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro: quali regole rispettare?

tratto da self-entilocali.it

Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro: quali regole rispettare?

Pubblicato il 13 marzo 2019


Se la commessa è di valore inferiore a 40.000 euro, il contratto può essere affidato senza alcun confronto concorrenziale, ex articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016.

Tuttavia, se la stazione appaltante procede ad una consultazione tra più operatori, pubblicando un avviso per la ricezione delle manifestazioni di interesse, devono essere individuati con chiarezza, oltre ai criteri per la selezione degli operatori economici, anche i criteri sulla base dei quali gli operatori economici saranno chiamati a competere.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 75 del 7 febbraio 2019.

Nel caso in esame la stazione appaltante aveva pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento delle attività di supporto al RUP, quantificando il compenso in 10.000 euro.

L’avviso, dopo avere indicato i requisiti di partecipazione di ordine generale e tecnico professionali, richiedeva agli operatori economici di documentare l’esperienza professionale maturata rispetto all’attività di supporto che sarebbe stata fornita, senza tuttavia predeterminare i criteri qualitativi di valutazione delle offerte.

Come evidenziato dall’Anac, il fatto che il contratto abbia un valore inferiore ai 40.000,00 euro non implica che la procedura sia da qualificare come finalizzata ad un “affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.

Pertanto, se la stazione appaltante, nell’ambito dell’affidamento di commesse fino a 40.000 euro, invece di utilizzare la procedura dell’affidamento diretto procede con la consultazione di proposte tecnico/economiche di più operatori economici, deve obbligatoriamente rispettare i principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, menzionati all’articolo 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 (in tal senso Tar Piemonte, sentenza n. 353/2018).

Il rispetto di tali principi impone alla stazione appaltante di predefinire e rendere noti a tutti i soggetti interessati, nell’avviso per la manifestazione di interesse, oltre alle caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e i requisiti di partecipazione, anche i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

In assenza di criteri motivazionali predefiniti nell’avviso, infatti, la successiva valutazione non può che essere condotta in modo arbitrario.

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