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13/03/2019 - Le assunzioni derogatorie, previste nel decreto sicurezza, per la polizia locale non possono tenere conto delle uscite per mobilità volontaria

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Le assunzioni derogatorie, previste nel decreto sicurezza, per la polizia locale non possono tenere conto delle uscite per mobilità volontaria

di Vincenzo Giannotti - Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

L'art. 35-bisD.L. n. 113 del 2018 rubricato "Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale" prevede che: "al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 228L. 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale".

La domanda di un ente locale

Un ente locale chiede ai giudici contabile se, ai fini dell'applicazione di tale norma che prevede per i comuni la possibilità di utilizzare facoltà derogatorie ai vincoli per le assunzioni di personale di polizia municipale, sia possibile considerare le mobilità volontarie in uscita come cessazioni, superando così l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale le mobilità a qualunque titolo non possono essere considerate cessazioni. D'altra parte, seguendo la normativa, il punto di riferimento è dato dal limite della spesa sostenuta nell'anno 2016 per il personale della polizia locale, dove sembrerebbe possibile includere qualsiasi cessazione intervenuta per qualsiasi motivo ivi inclusa la spesa del personale che medio tempore è stato trasferito per mobilità volontaria presso altro comune.

La risposta dei giudici contabili

In merito al concetto di mobilità volontaria, precisa la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 83 del 2019), la norma di riferimento è data dall'art. 1, comma 47, L. 30 dicembre 2004 n. 311 che dispone: «In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente». Da questa disposizione è stato chiarito dai giudici contabili (Corte dei conti Campania, Sez. contr., deliberazione n. 182 del 2015) che: a) la norma si applica per le cessioni per mobilità intervenienti tra enti entrambi sottoposti a vincoli assunzionali, pur quando tale regime limitativo, rispetto agli enti coinvolti, risulti essere differenziato; b) in virtù di tale "condizione di neutralità", in un'ottica di pubblica amministrazione allargata, la cessione e la correlativa assunzione non determinano un accrescimento del contingente di personale impiegato, favorendone invece la razionale distribuzione ai sensi dell'art. 6, comma 1, ultimo inciso, del D.Lgs. n. 165 del 2001; c) tale assunzione può intervenire in deroga al regime del c.d. turn-over. In merito al regime del turn-over, le varie disposizioni legislative nel tempo hanno stabilito in termini di capacità assunzionale quale spazio finanziario legislativamente previsto di volta in volta per nuove "assunzioni" (concorsi pubblici, scorrimento delle graduatorie, trasformazione a tempo pieno del personale assunto all'origine in part-time). In altri termini, l'obiettivo del coordinamento degli obiettivi di finanza pubblica, consente agli enti di calcolare il risparmio per interruzione del rapporto solo se vi sia un'effettiva soluzione del rapporto di lavoro con l'intero sistema delle PA. Anche nel caso della norma derogatoria prevista per la polizia locale si applicano i principi generali, secondo i quali il reclutamento derivante da mobilità volontaria è "neutro" ed irrilevante per la disciplina del turn-over solo se proveniente da altri enti sottoposti a vincoli assunzionali, per contro non costituisce mai cessazione in "uscita", per l'ente cedente, il quale, quindi, non può computare la spesa correlata all'unità ceduta per il calcolo del budget di future assunzioni, anche se la cessione è effettuata verso enti non sottoposti a vincoli assunzioni.

Ritornando, quindi, alla citata normativa derogatoria in termini di maggiori assunzioni del personale della polizia locale previste nel decreto sicurezza, il Collegio contabile chiarisce che il fatto che tale budget sia espresso in termini di valore assoluto di spesa (2016) e non di percentuale di turn over (nella fattispecie di fatto sarebbe il 100% rispetto al 2016), non implica che vengano a modificarsi i criteri di definizione del turn over stesso e in definitiva il significato ormai consolidato di cessazioni dal servizio ai fini del coordinamento e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Corte dei conti-Lombardia, Sez. contr., Delib., 28 febbraio 2019, n. 83

Art. 35-bisD.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (G.U. 4 ottobre 2018, n. 231)

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