13/03/2019 - Illegittimo il regolamento comunale che decide sui soggetti passivi TIA (Tariffa Igiene Ambientale)
Illegittimo il regolamento comunale che decide sui soggetti passivi TIA (Tariffa Igiene Ambientale)
di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
La Commissione tributaria regionale con la sentenza n. 755, depositata in segretaria il 18 febbraio 2019, nell'accogliere l'appello presentato da una società nei confronti del Comune, ha affermato che l'ente locale non può estendere con regolamento la soggettività passiva in relazione all'ambito di applicazione della Tariffa di igiene ambientale (TIA).
Il contenzioso
Con sentenza del gennaio 2018 la Commissione Tributaria provinciale rigettava il ricorso proposto da una società avverso l'avviso di accertamento TIA, per gli anni 2011-2012, con cui la società concessionaria del Comune aveva rilevato l'omesso pagamento della stessa tariffa per gli anni suindicati oltre alle sanzioni e agli interessi per un immobile concesso in locazione finanziaria ad una SRL, successivamente fallita.
Avverso la sentenza sfavorevole la società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria provinciale deducendo un solo motivo di appello relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 22 del 1997.
Rilevava al riguardo, la Commissione Tributaria provinciale, che anche la società finanziaria, nella qualità di proprietaria dell'immobile era soggetto passivo dell'imposta.
La società finanziaria è ricorsa in CTR.
L'analisi della CTR
Per i giudici del merito di secondo grado l'appello è fondato. L'art. 49, comma 3, D.Lgs n. 22 del 1997, afferma che "la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessori o pertinenze dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle zone del territorio comunale".
La CTR evidenzia che la normativa consente di ritenere soggetto passivo della TIA sia l'occupante sia il conduttore in leasing per tutta la durata dell'occupazione, non essendo contestato, nel giudizio di primo grado, che, per le annualità in contestazione, l'immobile fosse occupato dalla società SRL, conduttrice in leasing.
La soggettività passiva del proprietario dell'immobile, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un terzo o concesso in locazione commerciale o finanziaria, non è prevista dalla legge; la società ricorrente sarebbe soggetto passivo TIA solo nel caso in cui occupasse direttamente l'immobile.
Nel caso in esame, osservano i giudici tributari lombardi il regolamento comunale prevede (all'art. 4) quali soggetti obbligati e responsabili del pagamento della tariffa, in solido con il conduttore, il proprietario dei locali per i quali l'occupante non presenti denuncia ; tale disposizioni è illegittima producendo una non prevista normativamente solidarietà tra il conduttore e il proprietario dell'immobile, in violazione della riserva di legge in materia tributaria.
L'art. 117 Cost. attribuisce la potestà legislative in materia tributaria allo Stato ed alle Regioni, mentre l'art. 119 Cost. demanda agli enti territoriali una autonomia finanziaria.
L'art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997, prevede che "le province i comuni possono disciplinare con regolamento le entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi....".
Il Comune non può, quindi, estendere con regolamento la soggettività passiva dei tributi.
Concludono i giudici tributari di secondo grado ricordando che i principi unionali (artt. 174 e 175 del Trattato CE e dell'art. 15 della direttiva comunitaria n. 2006/12/CE) consentono l'applicazione nell'ordinamento nazionale del principio "chi inquina paga" e anche sotto tale aspetto appare corretta la soggettività passiva della TIA in capo al soggetto che produce i rifiuti, cioè l'occupante dell'immobile che nella fattispecie coincide con la società conduttrice in leasing.