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13/03/2019 - Il cartello dei lavori e piena conoscenza dell’autorizzazione

tratto da giurdanella.it

Il cartello dei lavori e piena conoscenza dell’autorizzazione

La presenza del cartello dei lavori integra una presunzione di conoscenza del provvedimento e dei lavori, con onere di contestarli entro i 60 giorni

La presenza del cartello dei lavori di cantiere, per il vicino di casa, corrispondono alla piena conoscenza della concessione edilizia e della DIA, ai fini della decorrenza dei termini per la loro impugnazione

Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2019, n.534

Il Consiglio di Stato ha ritenuto tardivo il ricorso contro una concessione edilizia, ritenendo che i termini decorressero a partire dall’apposizione del cartello di cantiere.

I principi in materia di piena conoscenza e tempestiva contestazione dei titoli edilizi

Con specifico riferimento alla impugnazione dei titolo edilizi, la vicinitas di un soggetto rispetto all’area deve  indurre a ritenere che lo stesso, in particolare se residente nel lotto circostante, abbia potuto avere più facilmente conoscenza dell’entità delle opere anche prima della conclusione dei lavori.

Da questo punto di vista i giudici di Palazzo Spada riprendono il principio generale, per cui la decorrenza del termine decadenziale di impugnazione 60 giorni dalla “piena conoscenza” del provvedimento non implica la conoscenza piena ed integrale del provvedimento stesso, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente la conoscenza o la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne possono evidenziare la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente.

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, la presenza del cartello dei lavori integra poi una presunzione di conoscenza del provvedimento e della tipologia dei lavori, cosicché una successiva richiesta di accesso non è idonea a far differire i termini di proposizione del ricorso

La prova dell’apposizione del cartello di cantiere

La posizione del vicino nei confronti dei titoli edilizi è ulteriormente complicata dal fatto che l’apposizione del cartello di cantiere si presume sempre realizzata, fino a prova contraria

Infatti l’apposizione del cartello di cantiere deve poi ritenersi, in assenza di prova contraria fornita dall’appellante, intervenuta in quanto adempimento obbligatorio per il soggetto autorizzato ai lavori.

La violazione dell’obbligo di esposizione del cartello indicante gli estremi del permesso di costruire configura, infatti, una ipotesi di reato, ai sensi dell’art. 27 e 44 del TU edilizia (DPR n. 380/2001), a carico del titolare del permesso, del direttore dei lavori e dell’esecutore.

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